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Assunzione di giovani disabili: quale contributo per gli enti?


Dodicimila euro subito e mille al mese fino a fine anno per chi stabilizza un lavoratore con disabilità sotto i trentacinque anni. La misura è riservata al Terzo settore e non prevede corsa al clic, ma la domanda va presentata entro il 31 dicembre.

Le organizzazioni del Terzo settore convivono da sempre con una tensione: svolgono attività di utilità sociale, spesso proprio a favore di persone fragili, ma dispongono di risorse limitate per assumere personale in modo stabile. Assumere un giovane con disabilità a tempo indeterminato comporta un impegno economico che molte associazioni non riescono a sostenere, anche quando la volontà c’è. In questo articolo vedremo, per l’assunzione di giovani disabili, quale contributo spetta agli enti del Terzo settore. Il decreto del ministro per le disabilità pubblicato il 22 settembre prevede un incentivo una tantum di 12.000 euro, cui si aggiungono 1.000 euro per ciascun mese dalla data di assunzione fino al 31 dicembre 2026, con una dotazione complessiva di 25 milioni di euro. La finalità dichiarata è favorire l’inserimento stabile nel mondo del lavoro dei giovani con disabilità, valorizzando il ruolo degli enti del Terzo settore.

Indice

Da dove nasce la misura

Non si tratta di un’agevolazione nuova, ma del rifinanziamento di un’iniziativa già sperimentata, e conoscerne la storia aiuta a capirne il funzionamento.

L’incentivo era stato introdotto dall’art. 28 del d.l. n. 48/2023, che aveva previsto un contributo per l’assunzione di giovani con disabilità da parte degli enti del Terzo settore.

Le nuove risorse provengono invece dal Fondo unico per l’inclusione delle persone con disabilità, istituito dalla legge di bilancio per il 2024, la l. n. 213/2023, che fra le possibili destinazioni prevede il finanziamento di iniziative di inclusione lavorativa e sportiva.

L’attuazione della prima edizione era stata disciplinata dal decreto congiunto del ministro per le disabilità e del ministro del lavoro del 27 giugno 2024.

Il provvedimento pubblicato il 22 settembre dà conto dei risultati di quella prima fase: 389 datori di lavoro hanno beneficiato dell’incentivo, per complessive 975 persone con disabilità assunte, con utilizzo integrale delle disponibilità. Valutato il successo dell’iniziativa e presa atto della positiva ricaduta in termini di occupazione a tempo indeterminato, il ministro ha ritenuto opportuno rinnovarla destinandovi nuove risorse.

Chi può chiedere il contributo

I beneficiari sono gli enti del Terzo settore, cioè le organizzazioni iscritte al Registro unico nazionale del Terzo settore, il Runts.

Il contributo può essere richiesto in relazione all’assunzione, effettuata ai sensi della l. n. 68/1999 sul diritto al lavoro dei disabili, di persone con disabilità di età inferiore ai trentacinque anni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato.

L’assunzione deve avvenire per lo svolgimento di attività conformi allo statuto dell’ente, nel periodo compreso fra la data di adozione del decreto e il 31 dicembre 2026.

Rientrano nella misura anche le trasformazioni a tempo indeterminato di rapporti a termine, anche nel caso di rapporti a tempo parziale.

Chi assume deve informare il servizio competente per il collocamento mirato del territorio in cui si trova la sede di lavoro della persona assunta.

Quanto vale l’incentivo

L’importo si compone di due elementi che si sommano.

Il primo è un incentivo una tantum di 12.000 euro, riconosciuto quale contributo per l’assunzione effettuata.

Il secondo è una componente mensile di 1.000 euro per ogni mese, da riproporzionare per le frazioni di mese, che decorre dalla data di assunzione e arriva fino al 31 dicembre 2026.

Per capire come si calcola, immagina che un’associazione assuma un giovane con disabilità il 1° marzo 2026. Riceverà i 12.000 euro una tantum più 10.000 euro per i dieci mesi che vanno da marzo a dicembre, per un totale di 22.000 euro. Un ente che assuma invece il 1° ottobre riceverà 12.000 euro più 3.000 euro, cioè 15.000 euro.

Ne discende che, a parità di condizioni, un’assunzione anticipata vale economicamente di più.

La condizione della continuità del rapporto

Il decreto contiene una clausola che va letta con attenzione prima di programmare l’assunzione.

In caso di interruzione o cessazione del contratto prima del 31 dicembre, il contributo non sarà erogato.

Non si tratta quindi di una restituzione proporzionale: la cessazione anticipata fa venir meno l’intero beneficio, compresa la quota una tantum.

È una previsione che rafforza la finalità della misura, che è l’inserimento stabile, ma che impone all’ente una valutazione seria sulla sostenibilità del rapporto nel tempo, perché il venir meno del contributo si aggiungerebbe agli altri costi già sostenuti.

Cumulabilità con altri incentivi

Il contributo è cumulabile con altri incentivi previsti per l’assunzione di persone con disabilità.

Esiste però un limite preciso: non può essere riconosciuto per lavoratori per i quali sia già stato concesso l’incentivo dell’art. 28 del d.l. n. 48/2023, anche se presso un diverso datore di lavoro.

La precisazione è rilevante. Non conta che l’ente richiedente non abbia mai beneficiato della misura: conta che quel lavoratore non abbia già generato il contributo in capo a un altro soggetto. Prima di presentare la domanda conviene quindi verificare la storia lavorativa del candidato sotto questo profilo.

I requisiti che l’ente deve possedere

L’accesso al beneficio è subordinato al rispetto di una serie di condizioni, tutte verificabili in sede di istruttoria.

L’ente deve essere in regola con il Durc, il documento unico di regolarità contributiva, che attesta la correttezza dei versamenti previdenziali e assicurativi.

Deve essere in regola con gli obblighi previsti dall’art. 3 della l. n. 68/1999, cioè con la quota di riserva di assunzioni di lavoratori disabili commisurata alla propria dimensione.

Nei tre anni precedenti non deve aver rifiutato un’assunzione ai sensi dell’art. 9 della stessa legge, né essersi trovato nelle condizioni sanzionate dall’art. 15.

Non deve aver commesso violazioni delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sul lavoro.

Il contributo è infine riconosciuto nel rispetto, dove applicabili, delle disposizioni europee sugli aiuti de minimis, che fissano un tetto agli aiuti di Stato di importo limitato concedibili a una stessa impresa in un determinato arco temporale.

Niente click day, ma riparto proporzionale

Un aspetto che distingue questa misura da molte altre riguarda il meccanismo di assegnazione.

È previsto un limite di spesa, pari alla dotazione di 25 milioni di euro, ma non ci sarà un click day: non conta quindi la rapidità nella presentazione della domanda.

Se al termine dell’istruttoria le domande ammesse superano la dotazione disponibile, gli importi saranno riparametrati proporzionalmente.

Significa che tutti gli enti in possesso dei requisiti riceveranno un contributo, ma potenzialmente ridotto rispetto agli importi pieni. È una scelta che premia la regolarità della posizione anziché la velocità di connessione, ma che introduce un margine di incertezza sull’importo effettivamente percepito.

Come presentare la domanda

Le domande vanno presentate entro il 31 dicembre, e a ciascuna sarà attribuito un codice identificativo.

La richiesta dovrà essere corredata da una serie di informazioni: i dati dell’ente richiedente; il numero di iscrizione al Runts; i dati delle persone con disabilità assunte; gli estremi del conto corrente o l’Iban su cui versare il contributo, che sarà erogato in un’unica soluzione.

Il formulario per la presentazione delle richieste sarà pubblicato nei giorni successivi al decreto: è il documento da attendere per procedere operativamente.

L’istruttoria e i controlli

Il Dipartimento per le politiche in favore delle persone con disabilità valuterà le domande presentate e pubblicherà l’elenco dei destinatari del contributo, individuati attraverso il relativo codice identificativo.

Lo stesso Dipartimento individuerà il soggetto cui affidare l’istruttoria, l’erogazione e i controlli. Nelle premesse del decreto è indicata l’intenzione di continuare ad avvalersi dell’Inps, che aveva già gestito la precedente edizione della misura.

Cosa fare per prepararsi

Per un ente del Terzo settore che stia valutando un’assunzione, alcuni passaggi vanno affrontati prima della scadenza.

Il primo è verificare i requisiti: regolarità del Durc, posizione rispetto agli obblighi della l. n. 68/1999, assenza di violazioni in materia di sicurezza sul lavoro negli ultimi anni. Sono elementi che, se non in ordine, richiedono tempo per essere sistemati.

Il secondo è coordinarsi con il collocamento mirato del territorio, sia per individuare i candidati sia per adempiere all’obbligo di informativa previsto dal decreto.

Il terzo è verificare la posizione del lavoratore rispetto al precedente incentivo dell’art. 28 del d.l. n. 48/2023, perché la sua precedente fruizione, anche presso altro datore, preclude il beneficio.

Il quarto riguarda la tempistica. Poiché la componente mensile matura fino al 31 dicembre 2026, ogni mese di anticipo nell’assunzione vale mille euro in più. Allo stesso tempo, la clausola sulla cessazione anticipata impone di non affrettare una decisione che deve reggere nel tempo: un rapporto avviato senza una reale sostenibilità economica rischia di costare all’ente più di quanto il contributo gli faccia risparmiare.