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Bocciato «ingiustamente», scuola costretta a risarcire con 4mila euro. Il Tar: «Quesiti esami di recupero troppo complessi»


Bocciatura annullata e 1.500 euro di risarcimento per uno studente di un liceo scientifico di Caprarola. A stabilirlo è il Tar del Lazio, che ha accolto il ricorso presentato dai genitori dell'alunno, riconoscendo che le modalità con cui erano stati svolti gli esami di recupero non avevano rispettato quanto previsto dal Piano didattico personalizzato. Per i giudici, quella valutazione aveva quindi inciso illegittimamente sull'esito dell'anno scolastico 2024/2025.

Il ragazzo, iscritto al liceo scientifico a indirizzo sportivo di Caprarola, non era stato ammesso alla classe terza. La famiglia ha impugnato il provvedimento davanti al giudice amministrativo, contestando in particolare lo svolgimento delle prove di recupero e la mancata applicazione delle misure previste per l'alunno, la cui diagnosi è riconducibile ai disturbi specifici di apprendimento.

Il nodo della vicenda, secondo il Tar, è proprio nel mancato rispetto del Pdp. Il documento, predisposto per individuare le modalità didattiche più adeguate alle esigenze dello studente, prevedeva specifiche misure anche per le verifiche. Ma durante gli esami di Geostoria e di Scienze naturali, chimiche e biologiche sarebbero stati invece proposti quesiti che, per struttura e difficoltà, non risultavano compatibili con quelle indicazioni.

Nella sentenza i magistrati sottolineano che agli studenti con diagnosi riconducibili ai disturbi specifici di apprendimento devono essere assicurati strumenti adeguati non soltanto durante l'attività didattica, ma anche nelle prove di verifica. Nel caso esaminato dal tribunale, tuttavia, non sarebbero stati messi a disposizione ulteriori strumenti di ausilio e supporto rispetto a quelli indicati nel piano.

Il Tar entra quindi nel dettaglio delle prove contestate, parlando di quesiti caratterizzati da particolare complessità. Da qui l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della bocciatura. Il Tar ha però respinto una seconda richiesta avanzata dalla famiglia, quella relativa al risarcimento dei danni patrimoniali. Diversa, invece, la valutazione per quanto riguarda il danno morale. La bocciatura, proprio perché ritenuta illegittima, avrebbe infatti provocato nello studente una sofferenza interiore che il collegio ha considerato risarcibile.
Nella sentenza il Tar osserva che, secondo una normale esperienza, una bocciatura scolastica, «specialmente se ingiusta», può provocare nell'alunno «patema d'animo, afflizione, frustrazione e angoscia». Considerate le circostanze specifiche della vicenda, il tribunale ha ritenuto equo quantificare il danno morale soggettivo in 1.500 euro.

Il ministero dell'Istruzione e il liceo sono stati quindi condannati, in solido, a versare la somma riconosciuta alla famiglia. A carico dell'amministrazione scolastica anche le spese di giudizio, liquidate dal Tar in 2.500 euro. Per lo studente, invece, la decisione del tribunale comporta l'annullamento della bocciatura e il riconoscimento della validità del percorso scolastico secondo le regole previste per la sua specifica situazione.

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