Una ciambella di salvataggio per i contribuenti che non riescono a compensare le vecchie rate dei bonus edilizi. Ecco come allungare i tempi ed evitare di perdere definitivamente i rimborsi.
Il tempo stringe per chi ha il cassetto fiscale pieno di agevolazioni edilizie ma non ha abbastanza tasse da pagare per poterle sfruttare. La legge offre un’ultima opportunità per non perdere le vecchie rate del superbonus, del sismabonus e del bonus barriere architettoniche. Chi si trova in questa situazione di incapienza fiscale può comunicare all’Agenzia delle Entrate la volontà di spalmare i crediti d’imposta in dieci anni.
La regola generale è molto chiara. Quando un contribuente acquista un credito tramite lo sconto in fattura o la cessione del credito, deve utilizzarlo nel rispetto del numero di rate originario previsto per la detrazione. Tuttavia, per i lavori più datati, l’orizzonte temporale breve ha creato un ingorgo nei pagamenti. Per questo motivo, l’ordinamento fiscale italiano permette oggi di convertire la quota annuale non ancora consumata in dieci nuove rate di pari importo. L’opzione riguarda le spese sostenute fino al 2022, per le quali è stata inviata la comunicazione entro il 31 marzo 2023. L’allungamento rappresenta uno scudo contro il rischio di vedere azzerato il proprio beneficio per impossibilità di compensazione nel modello F24.
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Il problema sorge quando un cittadino o un’impresa ha acquisito un vantaggio fiscale troppo grande rispetto ai propri debiti con l’Erario. La normativa in vigore fino a qualche anno fa prevedeva tempistiche molto compresse per l’utilizzo delle agevolazioni.
Le spese relative al 2022 venivano spalmate in quattro anni per il superbonus e in cinque anni per il sismabonus o per l’eliminazione delle barriere architettoniche al 75%. Questa ristrettezza temporale ha generato la cosiddetta incapacità fiscale. In pratica, il titolare del beneficio non riesce a smaltire l’intera quota annuale tramite le compensazioni ordinarie.
La soluzione introdotta dal legislatore permette di dilatare i tempi. Il contribuente può accedere all’apposita piattaforma web dell’Agenzia delle Entrate e selezionare la funzione dedicata alla ulteriore rateizzazione. La procedura è riservata in modo esclusivo ai crediti derivanti dalle vecchie opzioni di cessione del credito o sconto in fattura, inviate entro il mese di marzo del 2023. Questa scialuppa di salvataggio non copre i lavori recenti, per i quali dal 2024 la legge impone già di base un ammortamento lungo dieci anni per le detrazioni dirette.
La gestione del cassetto fiscale richiede un’attenzione millimetrica al calendario. Il 31 dicembre 2026 segna infatti una linea rossa per molte quote in via di esaurimento.
Per quanto riguarda i cantieri del superbonus chiusi nel 2022, l’anno in corso e il prossimo rappresentano il capolinea. La quarta e ultima rata del pacchetto quadriennale (2023-2026) sta per arrivare a scadenza. Senza un intervento attivo del titolare, le somme non compensate verranno bruciate in via definitiva.
Diverso è il conteggio per le altre agevolazioni a cinque anni. Il sismabonus ordinario offre l’ultima possibilità di proroga per i lavori eseguiti nel 2021, la cui quinta rata (2022-2026) spirerà a breve. Per i cantieri antisismici del 2022 si parla invece di penultima chiamata, visto che il ciclo terminerà nel 2027. La medesima logica si applica agli interventi per abbattere gli ostacoli architettonici realizzati nel 2022, con la quarta rata in scadenza. In tutti questi scenari, l’azione preventiva diventa l’unica via per trasformare una quota a rischio in un serbatoio decennale di sconti per il proprio modello F24.
La rigidità delle norme fiscali incontra spesso le variabili dell’economia reale. Un soggetto potrebbe avere abbastanza debiti per assorbire una parte dell’agevolazione, ma non tutta.
La legge risponde a questa esigenza con un meccanismo flessibile. Non esiste alcun obbligo di trasformare l’intero importo della rata residua presente nel cassetto fiscale. Il titolare può decidere di frammentare il suo credito a seconda delle previsioni di spesa. Immaginiamo una rata in scadenza pari a 10.000 euro e un carico di tasse da versare stimato in 6.000 euro. Il contribuente può isolare i 4.000 euro in eccesso e destinare solo questi ultimi al piano di ripartizione lungo. I restanti 6.000 euro verranno regolarmente consumati entro l’anno solare.
Il sistema permette anche dei ripensamenti in corso d’opera. Se in prossimità del 31 dicembre il soggetto scopre di avere meno tasse da pagare rispetto al previsto, può intervenire di nuovo sulla piattaforma dell’Agenzia delle Entrate. Avrà la facoltà di inviare una seconda comunicazione per rateizzare anche un’ulteriore frazione di quei 6.000 euro inizialmente trattenuti, a patto che non siano stati già materialmente compensati in banca.
L’estensione temporale del beneficio impone delle rigide regole di decorrenza. Una volta convertita la rata in via di scadenza, le somme non diventano subito spendibili.
La normativa stabilisce un periodo di congelamento. Le nuove dieci quote annuali di pari importo entrano in gioco solo a partire dall’anno successivo a quello di riferimento della quota originaria. Se si decide di allungare una frazione relativa al 2026, il primo frammento del nuovo piano decennale sarà inseribile nel modello F24 soltanto dal primo gennaio 2027. Questo slittamento in avanti allunga notevolmente l’orizzonte temporale del rimborso. Se si analizza una detrazione di partenza divisa in quattro anni per il superbonus, l’opzione dello spalmacrediti può portare la durata complessiva dell’operazione fino a quattordici anni totali.
La fruizione futura sottostà a un vincolo assoluto. Esattamente come accade per le rate originarie, anche le nuove frazioni decennali seguono il principio dell’annualità. La porzione non utilizzata durante i dodici mesi di riferimento non può essere in alcun modo recuperata in seguito. Il sistema esclude qualsiasi forma di riporto all’anno successivo o di richiesta formale di rimborso all’Erario.
Infine, il legislatore ha posto un argine contro ulteriori speculazioni finanziarie. Le nuove dieci rate frutto di questa procedura sono nominali e bloccate. Il titolare non ha il permesso di procedere con un’altra cessione del credito a soggetti terzi, né può decidere di frammentarle ulteriormente. La chiusura di questa partita finanziaria si gioca in via esclusiva sul pagamento delle proprie imposte dirette anno dopo anno.