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Telemarketing abusivo Tim: Garante Privacy multa 9,5 milioni


Chiamate indesiderate anche a numeri iscritti al Registro delle opposizioni e dati raccolti illecitamente: multa da 9,5 milioni a Tim

Il Garante per la protezione dei dati personali ha sanzionato Tim per 9,5 milioni per numerose violazioni della disciplina in materia di privacy e telemarketing. Sotto la lente dell’Autorità è finito l’operato di alcuni call-center abusivi che fanno chiamate promozionali per conto della società, usando numerazioni estranee alla rete di vendita ufficiale, per raccogliere illecitamente i dati personali degli utenti, convinti invece di dialogare con un agente autorizzato Tim. Il procedimento origina dai reclami per chiamate promozionali indesiderate effettuate per conto di Tim: circa 7.000 nel 2025.

Le chiamate arrivavano da numerazioni non censite al Registro degli operatori di comunicazione (Roc) o alterate (spoofing), spesso dirette a utenze iscritte al Registro pubblico delle opposizioni (Rpo). L’Autorità ha ritenuto insufficienti le giustificazioni dell’azienda: l’adesione a un codice di condotta – ha ribadito il Garante – non esonera il titolare del trattamento dall’obbligo di vigilare sull’operato dei propri partner e di verificare l’effettiva applicazione delle misure di protezione dei dati lungo l’intera filiera del telemarketing. Il Garante privacy ha inoltre accertato la sistematica inosservanza, da parte di Tim, degli obblighi in materia di esercizio dei diritti degli interessati, per omesso o tardivo riscontro alle istanze di accesso, cancellazione e opposizione, nonché per l’adozione di procedure di disiscrizione eccessivamente complesse e, in alcuni casi, non funzionanti.

Oltre al pagamento della sanzione, l’azienda dovrà introdurre correttivi nella procedura di generazione delle lead, rafforzare i controlli e la vigilanza sulla rete di vendita e adeguare le procedure di esercizio dei diritti. Quanto al comportamento delle agenzie, il Garante spiega che gli accertamenti istruttori e le attività ispettive gli hanno permesso di mettere in luce lo “schema illecito con cui le agenzie operavano, a partire dalla ricezione di chiamate indesiderate su utenze regolarmente iscritte al Rpo da parte di operatori telefonici che, camuffando il numero chiamante (spoofing), propongono l’attivazione di offerte o servizi Tim”.

Poi l’invio ai clienti interessati, tramite Sms, di un “link ipertestuale collegato a una pagina web di un partner ufficiale della rete di vendita Tim, contenente un modulo che l’utente è invitato a compilare per formulare un’autonoma richiesta di ricontatto (cosiddetta “Lead”) e il successivo ricontatto dell’interessato – sulla base della richiesta (fittizia) generata tramite il web – da parte del call center, questa volta mediante una numerazione regolarmente iscritta al Roc, al fine di generare un flusso telefonico apparentemente lecito e un processo di contrattualizzazione formalmente regolare”.

“Ottima notizia. Basta con le attività illecite di telemarketing. Gli italiani sono arcistufi di telefonate indesiderate”, commenta Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori. “L’azienda ha l’obbligo di vigilare sull’operato dei propri partner e dei call center, la responsabilità è in solido. La legge 11 gennaio 2018 , n. 5 è chiara: è responsabile in solido delle violazioni della legge anche nel caso di affidamento a terzi di attività di call center per l’effettuazione delle chiamate telefoniche”, prosegue Dona. “Questa sanzione, però, dimostra come era sacrosanto il giro di vite sul teleselling che si voleva dare anche nel settore delle telecomunicazioni estendendo le regola già prevista nel settore energia e che invece una manina ha fatto sparire dall’ennesima inutile legge sulla concorrenza“.