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Come difendersi dagli abusi in famiglia?


Come allontanare il convivente violento con l’ordine di protezione: procedura, durata e tutele per vittime e figli.

La casa dovrebbe essere il rifugio più sicuro, ma per molte persone si trasforma in una prigione di paura. Quando i conflitti degenerano in violenza fisica o morale, mettendo a rischio la libertà o l’integrità di chi vi abita, è necessario intervenire con tempestività. Il nostro ordinamento giuridico mette a disposizione uno strumento civile molto potente per interrompere subito la convivenza nociva, senza dover attendere i tempi lunghi di un processo penale. Sapere come difendersi dagli abusi in famiglia significa conoscere l’esistenza degli ordini di protezione. Si tratta di misure provvisorie che il giudice può adottare su richiesta della vittima per allontanare chi commette abusi. Questi provvedimenti possono essere richiesti sia dai coniugi che dai conviventi, anche quando la relazione è già finita, per garantire sicurezza e serenità a chi subisce soprusi e ai figli minori coinvolti. Vediamo nel dettaglio come attivare questa tutela e cosa comporta per l’aggressore.

Indice

Che cos’è l’ordine di protezione?

Si tratta di una misura urgente e provvisoria che serve a tutelare le vittime di violenza domestica. Il giudice la dispone quando la condotta del coniuge o del convivente causa un grave pregiudizio all’integrità fisica o morale, oppure alla libertà dell’altro partner (art. 342 bis c.c. e art. 473-bis. 69 c.p.c.).

La legge prevede che questi provvedimenti possano essere adottati anche quando la convivenza è già cessata, purché sussistano ancora i presupposti di pericolo. La tutela è massima quando ci sono di mezzo dei bambini: se la condotta violenta rischia di danneggiare i minori, il tribunale per i minorenni può intervenire e adottare le stesse misure, anche su richiesta del pubblico ministero (art. 473-bis.69 c.p.c.).

Cosa ordina il giudice al violento?

Il decreto del giudice ha un contenuto molto preciso e immediato. Innanzitutto, ordina la cessazione della condotta pregiudizievole e dispone l’allontanamento dalla casa familiare del responsabile. Ma spesso non basta uscire di casa per garantire la sicurezza. Se necessario, il giudice vieta al soggetto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dalla vittima, come il posto di lavoro, la casa dei genitori o di altri parenti stretti.

Una tutela particolare riguarda i figli: il divieto può estendersi ai luoghi di istruzione dei ragazzi, salvo che il genitore allontanato non debba frequentarli per documentate esigenze lavorative. Inoltre, il magistrato può disporre l’intervento dei servizi sociali, di centri di mediazione familiare o di associazioni che si occupano di accoglienza per donne e minori vittime di abusi.

Chi paga se la vittima non ha soldi?

Un aspetto fondamentale riguarda la sopravvivenza economica di chi subisce violenza, che spesso dipende economicamente dal partner abusante. Se, per effetto dell’allontanamento, i conviventi rimangono privi di mezzi adeguati, il giudice stabilisce il pagamento periodico di un assegno.

Nel provvedimento vengono fissati i modi e i tempi del versamento. Per evitare ritardi o mancati pagamenti, il giudice può ordinare che la somma venga versata direttamente dal datore di lavoro dell’obbligato, sottraendola direttamente dalla retribuzione spettante (art. 342-ter c.c. e art. 473-bis. 70 cpc).

Quando si può chiedere la misura?

L’obiettivo di questa norma non è risolvere una crisi di coppia, ma liberare la persona offesa da una situazione pericolosa. La giurisprudenza ha chiarito che il fine è impedire che comportamenti violenti proseguano (Trib. Firenze 15.7.2002). Il presupposto essenziale è che il comportamento sia causa di pregiudizio all’integrità fisica, morale o alla libertà.

La misura si applica indistintamente alle coppie sposate e alle convivenze more uxorio, richiedendo però il requisito della convivenza o coabitazione tra vittima e aggressore (Trib. Rieti 6.3.2006).

Facciamo un esempio recente per capire la portata della norma: il Tribunale di Pavia ha emesso un ordine di protezione urgente senza nemmeno ascoltare preventivamente la controparte (tecnicamente si dice inaudita altera parte). Il giudice ha ritenuto sussistente un pericolo imminente per una donna e suo figlio basandosi sulle sole allegazioni di violenza di genere contenute nel ricorso, aprendo d’ufficio il procedimento di protezione (Trib. Pavia, decreto 9 febbraio 2024).

Come si presenta la domanda al giudice?

Per i procedimenti iniziati dopo il 28 febbraio 2023 si applicano le nuove norme del codice di procedura civile introdotte dalla recente riforma (D. Lgs. n. 149/2022). La domanda può essere presentata dalla persona che subisce la condotta pregiudizievole, che ha la cosiddetta legittimazione attiva.

Una particolarità importante è che l’istanza può essere presentata anche personalmente, senza l’obbligo di farsi assistere da un avvocato, e assume la forma del ricorso. Il giudice competente è il Tribunale ordinario in composizione monocratica e il ricorso va depositato presso il tribunale del luogo di residenza o domicilio dell’istante (art. 473-bis.71 c.p.c.).

Cosa succede dopo il deposito del ricorso?

Il procedimento si svolge in camera di consiglio. Il giudice designato ascolta le parti e procede agli atti di istruzione necessari. Può ordinare indagini sui redditi, sul tenore di vita e sul patrimonio personale e comune, avvalendosi anche della polizia tributaria (art. 473-bis.71, comma 1, c.p.c).

Nei casi di estrema urgenza, il giudice può emettere l’ordine di protezione immediatamente, fissando poi un’udienza entro otto giorni per confermare, modificare o revocare la misura. Il provvedimento finale ha la forma di un decreto motivato ed è immediatamente esecutivo.

Si può contestare la decisione?

Contro il decreto del giudice è possibile fare opposizione. Si può proporre reclamo al tribunale entro dieci giorni dalla comunicazione del provvedimento. È importante sapere che il reclamo non blocca l’efficacia dell’ordine: la misura di protezione resta valida ed esecutiva durante il riesame.

Il tribunale decide in composizione collegiale (senza la presenza del giudice che ha emesso il primo atto) con un decreto che non può essere ulteriormente impugnato, nemmeno in Cassazione (Cass. 7.12.2017, n. 29492).

Quanto dura l’ordine di protezione?

Queste misure non sono eterne. Il giudice stabilisce una durata che decorre dal giorno dell’esecuzione e non può superare un anno. Tuttavia, se ci sono gravi motivi, la durata può essere prorogata per il tempo strettamente necessario su richiesta di parte o del pubblico ministero (se ci sono minori).

Per garantire che l’ordine venga rispettato, il giudice stabilisce le modalità di attuazione e può autorizzare l’uso della forza pubblica o l’intervento dell’ufficiale sanitario. Chi cerca di eludere l’ordine di protezione commette un reato punito severamente con la reclusione fino a tre anni o con una multa (art. 388, comma 2, c.p.).