
Il sedicenne arrestato condivideva online contenuti di matrice jihadista e antisemita

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Como, 9 agosto 2026 – Rimanere sui social per portare avanti la sua missione, adottando tutte le possibili cautele per non essere individuato dalle forze dell’ordine, come l’utilizzo di servizi Vpn, che proteggono le connessioni internet.
È uno degli aspetti che maggiormente hanno contribuito a ritenere di estrema pericolosità sociale la condotta del sedicenne di Como, arrestato con le accuse di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo internazionale e di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa.
Un altro elemento emerso dalle indagini, condotte dalla sezione Antiterrorismo delle Digos di Milano e Como e coordinate dalla Procura per i minorenni di Milano, riguarda la progressiva crescita di livello nell’ottenere e condividere contenuti sempre più violenti e relativi a una partecipazione attiva alla Guerra Santa.
Sono aspetti sui quali il gip del tribunale dei minorenni di Milano si è soffermato nel tirare le conclusioni di quanto emerso dalle indagini e nel valutare la misura cautelare più idonea a mettere fine a queste condotte, ritenute di “estrema gravità”. Al suo modo di agire viene infatti attribuita “particolare astuzia e pervicacia” e la capacità di inserirsi stabilmente “in gruppi di condivisione di materiale a carattere estremista, sia di tipo islamico che di tipo suprematista, condividendone le ideologie, scaricando e condividendo contenuti e intrattenendo conversazioni con utenti di spiccato allarme sociale”.
A questo si aggiunge una condotta proseguita a lungo, durante al quale il ragazzo, ora in carcere, è arrivato a ottenere parecchio materiale di questo genere, tale da poter escludere che si potesse trattare di una condotta isolata o di un momento fine a se stesso. Indicativi, invece, sottolinea il giudice di “una pericolosa inclinazione a delinquere dell’indagato”, tale da rendere concreto il pericolo di una reiterazione dei reati che gli vengono attribuiti.
Per configurare l’accusa di partecipazione a una associazione con finalità di terrorismo, infatti, la Cassazione stabilisce che è sufficiente una “adesione ideologica del soggetto, che si sostanzi in seri propositi criminali”, senza aspettare che si concretizzi una vera e propria condotta materiale.
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