Il disegno di legge sul contrasto all'antisemitismo ha sollevato un acceso dibattito politico e giuridico in merito ai confini tra la lotta alla discriminazione e la tutela della libertà di espressione. Liliana Segre ha invitato tutti i partiti ad approvare il testo, che ha già avuto il via libera in Senato, mentre M5s e Avs si oppongono, e il Pd ha deciso che non parteciperà al voto finale della commissione Affari Costituzionali alla Camera.
Ma cosa c'è nel ddl? Il provvedimento non introduce nuovi reati, in quanto l'antisemitismo, come vedremo nel dettaglio più avanti, viene già punito attraverso la legge Mancino e gli articoli 604-bis e 604-ter del codice penale. Il nodo chiave riguarda l'adozione della definizione operativa di antisemitismo elaborata dalla International Holocaust Remembrance Alliance (Ihra) nel 2016. Negli ultimi anni, secondo i report della Commissione europea, è stato registrato un aumento di episodi di antisemitismo, soprattutto sulle piattaforme social. Una tendenza che si inserisce in un contesto più complesso, che riguarda la questione palestinese e il confine tra critica legittima e pregiudizio. Uno scenario infiammato da quanto avvenuto sulla Striscia di Gaza, dove sono stati denunciati crimini contro l'umanità, con Corte penale internazionale che ha emesso mandati d'arresto per il premier israeliano Benjamin Netanyahu e per l'ex ministro della Difesa Yoav Gallant.
Il documento dell'Ihra, su cui si fonda il ddl, prevede diversi esempi di comportamenti da considerare antisemiti, come ad esempio il parallelismo tra le politiche di Israele e quelle del regime nazista. La definizione cardine stabilisce che l'antisemitismo è “una certa percezione degli ebrei che può essere espressa come odio, manifestata a livello verbale o fisico contro persone, proprietà o luoghi di culto”. Come detto, il testo integra undici esempi esplicativi. Oltre al divieto di fare paragoni con i nazisti, rientra nell'antisemitismo il negare al popolo ebraico il diritto all'autodeterminazione sostenendo che lo Stato di Israele sia un progetto razzista. Viene inoltre vietato l'uso di due pesi e due misure che pretendono da Israele comportamenti non richiesti a nessun'altra nazione democratica, l'accusa ai cittadini ebrei di essere più fedeli a Israele che al proprio Paese, il ritenere le comunità ebraiche collettivamente responsabili delle azioni del governo israeliano e l'utilizzo dei miti dell'antisemitismo classico per criticare lo Stato.
Nel testo viene affrontata anche la questione del negazionismo e della Shoah, sanzionando chi afferma che lo sterminio non sia mai avvenuto o chi tenta di sminuire l'Olocausto accusando le vittime di aver esagerato i dati per ottenere vantaggi politici ed economici. Oltre ai pregiudizi “classici”, viene punito anche il complottismo. Nel dettaglio, è considerata discriminazione la diffusione di teorie del complotto sui presunti controlli ebraici dell'economia, della politica o dei media, insieme all'incitazione alla violenza contro gli ebrei o l'attribuzione di colpe collettive storiche all'intero popolo. Infine, la proposta della destra prevede una strategia nazionale contro l'antisemitismo, da aggiornare ogni tre anni, e altri interventi più incisivi, come la raccolta di dati su episodi antisemiti, la formazione per insegnanti e forze dell'ordine, il monitoraggio dell'odio online e campagne di sensibilizzazione.
Le principali critiche al disegno di legge derivano dall'esistenza nell'ordinamento italiano di strumenti introdotti proprio per perseguire i reati d'odio. Infatti, la discriminazione e la violenza etnica, nazionale, razziale e religiosa vengono punite attraverso l'articolo 604-bis del codice penale, che ha ereditato i principi della legge Mancino del 1993. La norma sanziona con pene fino a 6 anni di reclusione la propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale, oltre a punire penalmente l'istigazione a commettere o la commissione stessa di atti di discriminazione. Esiste poi una specifica aggravante, il 604-ter, per i reati commessi con finalità di odio etnico, nazionale, razziale o religioso.