Modifiche in vista per il concordato preventivo biennale. In particolare per il biennio 2026/2027, rinnovabile entro il 2 novembre: si cerca di renderlo più vantaggioso per i contribuenti soggetti Isa e per i forfettari. Ecco le novità che potrebbero arrivare nei prossimi giorni, considerando che è iniziato l’esame parlamentare in Senato del ddl fiscale in cui sono contenute (presentato dal leghista Massimo Garavaglia).
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Un grande capitolo è dedicato al ravvedimento speciale per chi aderisce al concordato 2026/2027. Si permetterebbe di mettersi in regola con il Fisco per gli anni che vanno dal 2020 al 2024, andando a versare un’imposta sostitutiva delle più tradizionali imposte sui redditi, delle addizionali e dell’Irap. Una sorta di flat tax determinata sulla base del punteggio Isa del contribuente: il testo fa riferimento a "criteri premiali correlati al livello di affidabilità fiscale".
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In sintesi, nell’impianto del ddl, la base imponibile principale per cui bisogna mettersi in regola viene stabilita in modo forfettario. Legata all’affidabilità del singolo contribuente è invece la percentuale di maggiorazione da applicare.
In questo modo si ottiene una cifra a cui poi applicare una flat tax tra il 10 e il 15%, sempre a seconda del punteggio Isa, per Ires e Irpef, fissando comunque un minimo di mille euro per ogni annualità di inadempimento fiscale.
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Il meccanismo è lo stesso previsto anche per l’Irap, anche se sono diverse le percentuali da applicare con la sua imposta sostitutiva:
La flat tax per l’Irap è del 3,9%.
Il versamento dell’imposta sostitutiva, si legge nel ddl, "è effettuato in un’unica soluzione tra il 1° gennaio 2027 e il 15 marzo 2027 oppure mediante pagamento rateale nel numero massimo di dieci rate mensili di pari importo, maggiorate di interessi calcolati al tasso legale con decorrenza dal 15 marzo 2027". In caso di pagamento rateale, l’opzione, per ciascuna annualità, si perfeziona mediante il pagamento di tutte le rate. "Il pagamento di una delle rate, diverse dalla prima, entro il termine di pagamento della rata successiva non comporta la decadenza dal beneficio della rateizzazione. Non si fa comunque luogo al rimborso delle somme versate a titolo di imposta sostitutiva in ipotesi di decadenza dalla rateizzazione", precisa il testo.
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Per rendere più appetibile aderire al concordato, si prevede una "limitazione dell’attività di accertamento da parte dell’Amministrazione finanziaria sulle annualità oggetto di regolarizzazione, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla norma". E quindi, qualora si decidesse di procedere al pagamento, il Fisco accetterebbe di non proseguire con ulteriori verifiche, fatti salvi i casi più gravi (come possono essere i reati tributari e societari).
Come si legge su Il Sole 24 Ore, altre misure premiali per chi aderirà al biennio 2026/2027 del concordato prevedono anche gli esoneri dal visto di conformità sia per la compensazione dei crediti entro i 70mila euro, per le imposte dirette e per l’Irap, che entro i 100mila euro per l’Iva.
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