Chi salta la scadenza del 730 può ancora presentare il modello Redditi. Entro 90 giorni la dichiarazione resta valida e la sanzione può scendere a 25 euro. Differenze tra dichiarazione tardiva e omessa e regole del ravvedimento operoso.
Hai dimenticato di fare il 730 in tempo, cioè entro la scadenza del 30 settembre? Niente paura: in questa guida pratica ti spieghiamo cosa succede se si presenta la dichiarazione dei redditi in ritardo e quali sono le sanzioni e i rimedi. In alcuni casi bastano solo 25 euro per regolarizzare; in altri casi non si paga addirittura nulla.
La normativa fiscale, infatti, distingue tra dichiarazione tardiva, trasmessa entro 90 giorni dal termine ordinario, e dichiarazione omessa, presentata oltre questo periodo. Attenzione, però: per chi utilizza il modello 730, il superamento della fatidica data del 30 settembre non significa automaticamente aver presentato la dichiarazione in ritardo. Dopo questa data non è più possibile inviare il 730, ma resta generalmente possibile utilizzare il modello Redditi Persone Fisiche entro la sua diversa scadenza, che è posticipata. E se si provvede entro il termine previsto per l’invio del modello Redditi PF non ci sono sanzioni.
Indice
Il modello 730/2026 deve essere presentato entro il 30 settembre 2026. Il modello Redditi Persone Fisiche 2026, invece, può essere trasmesso entro il 2 novembre 2026, poiché il 31 ottobre cade di sabato e dunque la scadenza viene prorogata al primo giorno lavorativo successivo.
Di conseguenza, chi dimentica di presentare il 730 entro il 30 settembre può ancora assolvere l’obbligo dichiarativo inviando il modello Redditi PF entro il 2 novembre.
In questo caso la dichiarazione è presentata nei termini e non si applica la sanzione per dichiarazione tardiva; eventuali imposte dovute potrebbero però risultare già pagate in ritardo.
La scadenza della dichiarazione e quella del versamento delle imposte, infatti, non coincidono necessariamente. Il contribuente potrebbe quindi non dover pagare alcuna sanzione per la dichiarazione, ma essere tenuto a regolarizzare il tardivo versamento dell’Irpef, delle addizionali (regionale e comunale) o degli acconti.
La dichiarazione è tardiva quando viene presentata entro 90 giorni dalla scadenza ordinaria del modello Redditi PF.
L’articolo 2, comma 7, del Dpr 322/1998 stabilisce che le dichiarazioni presentate entro 90 giorni restano valide, ferma restando l’applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo. Oltre i 90 giorni, invece, la dichiarazione è considerata omessa e le conseguenze per l’inadempimento sono più severe.
Per il modello Redditi PF 2026, la cui scadenza è il 2 novembre 2026, la dichiarazione può essere presentata tardivamente entro il 1° febbraio 2027: il novantesimo giorno, 31 gennaio, cade infatti di domenica.
La situazione può quindi essere riassunta così:
| Data di presentazione | Situazione | Conseguenze |
|---|---|---|
| Entro il 30 settembre 2026 | Modello 730 nei termini | Nessuna sanzione |
| Dal 1° ottobre al 2 novembre 2026 | Modello Redditi PF nei termini | Nessuna sanzione dichiarativa |
| Dal 3 novembre 2026 al 1° febbraio 2027 | Dichiarazione tardiva | Valida, con ravvedimento |
| Dopo il 1° febbraio 2027 | Dichiarazione omessa | Sanzioni più pesanti e niente ravvedimento dell’omissione |
La sanzione ordinaria collegata alla tardiva presentazione è pari a 250 euro.
Grazie al ravvedimento operoso, la sanzione viene ridotta a un decimo del minimo:
250 euro ÷ 10 = 25 euro.
L’articolo 13 del decreto legislativo 472/1997 prevede espressamente la riduzione a un decimo della sanzione minima quando la dichiarazione viene presentata con un ritardo non superiore a 90 giorni.
La sanzione minima di 25 euro è dovuta anche quando dalla dichiarazione risulta un credito e non vi sono imposte da pagare: il ravvedimento riguarda, infatti, il mero ritardo nell’adempimento dichiarativo, indipendentemente dal risultato finale della dichiarazione (a debito d’imposta o a credito).
Questa sanzione, quindi, riguarda esclusivamente il ritardo nella presentazione della dichiarazione e non comprende le eventuali imposte dovute e non versate entro i termini. Anche in tal caso, però, grazie al ravvedimento operoso si può beneficiare della sanzione ridotta per tardivo versamento (comprensiva anche delle sanzioni e degli interessi legali maturati quotidianamente tra la data di scadenza e quella dell’effettivo pagamento).
Il pagamento dei 25 euro di sanzione ridotta viene normalmente effettuato tramite modello F24, utilizzando il codice tributo 8911 (relativo alla tardiva presentazione della dichiarazione) e indicando l’anno di riferimento (corrispondente all’anno in cui è stata commessa la violazione).
Per i versamenti effettuati oltre la scadenza, la sanzione ordinaria è pari al 25% dell’importo non pagato. Se il pagamento avviene entro 90 giorni, la sanzione base è ridotta alla metà, cioè al 12,5%; nei primi 15 giorni viene ulteriormente ridotta in proporzione ai giorni di ritardo.
Applicando anche le riduzioni del ravvedimento operoso, le principali misure sono:
| Quando si paga | Sanzione ridotta |
|---|---|
| Entro 15 giorni | 0,0833% per ogni giorno di ritardo |
| Dal 16° al 30° giorno | 1,25% |
| Dal 31° al 90° giorno | 1,3889% |
| Oltre 90 giorni ma entro il termine della dichiarazione dell’anno successivo | 3,125% |
Trovi tutti i dettagli in “Ravvedimento operoso tardivo: come pagare sanzioni ridotte“.
Tieni presente che alle sanzioni devono essere aggiunti gli interessi legali, calcolati sull’imposta per ogni giorno compreso tra la scadenza originaria e il pagamento. Dal 1° gennaio 2026 il tasso legale è fissato all’1,6% annuo; se il ritardo attraversa più anni, il calcolo deve essere suddiviso applicando il tasso vigente in ciascun periodo.
L’importo concreto della sanzione da pagare può quindi variare anche notevolmente in base alla data originaria del versamento, alla data della regolarizzazione e al tipo di imposta (tenendo anche presente che per ciascuna imposta occorre considerare la scadenza di ogni singolo pagamento e non solo il termine standard di presentazione della dichiarazione).
Un contribuente non presenta il modello 730 entro il 30 settembre 2026 e non invia neppure il modello Redditi entro il 2 novembre.
Il 15 dicembre 2026 decide di regolarizzarsi. La dichiarazione è tardiva, ma ancora valida perché viene presentata entro 90 giorni.
Se dalla dichiarazione non risultano imposte da pagare, dovrà:
Se risulta invece un debito Irpef, dovrà aggiungere:
Superati i 90 giorni, la dichiarazione è considerata omessa, anche se viene materialmente trasmessa in seguito.
La dichiarazione presentata oltre tale limite conserva comunque una certa utilità: costituisce titolo per la riscossione delle imposte indicate e può consentire all’Amministrazione finanziaria di conoscere i redditi dichiarati. Tuttavia, non riacquista la natura di dichiarazione validamente presentata nei termini.
Per le violazioni commesse dal 1° settembre 2024, l’articolo 1 del decreto legislativo 471/1997 prevede, in caso di dichiarazione omessa:
La riforma delle sanzioni tributarie introdotta nel 2024 ha introdotto un trattamento meno pesante per chi presenta spontaneamente la dichiarazione dopo i 90 giorni.
Quando la dichiarazione omessa viene trasmessa entro i termini concessi all’Agenzia per l’accertamento e comunque prima che il contribuente abbia avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni, verifiche o altre attività di accertamento intraprese nei suoi confronti, la sanzione sulle imposte dovute è pari al triplo della sanzione ordinaria per omesso versamento. Poiché quest’ultima è oggi del 25%, la sanzione applicabile è pari al 75% delle imposte dovute.
Non si tratta, però, di ravvedimento operoso. È una specifica attenuazione prevista dalla disciplina della dichiarazione omessa.
Se non risultano imposte dovute, resta applicabile la sanzione ordinaria da 250 a 1.000 euro.
Tutto ciò significa che la dichiarazione omessa non può essere sanata con il ravvedimento relativo alla mancata presentazione: questo istituto è ammesso soltanto quando la dichiarazione viene trasmessa entro 90 giorni e dunque è considerata tardiva.
L’articolo 13, comma 2-ter, del decreto legislativo 472/1997 (introdotto dal D.Lgs. 14 giugno 2024, n. 87 di riforma delle sanzioni fiscali) esclude espressamente la riduzione da ravvedimento quando la dichiarazione è presentata con un ritardo superiore a 90 giorni.
Ciò non significa che sia inutile presentarla anche a distanza di molto tempo dalla scadenza dei termini. La trasmissione spontanea prima dei controlli può permettere, infatti, di beneficiare della sanzione proporzionale del 75% invece di quella ordinaria del 120%, ottenendo così un consistente risparmio.
Il 730 non può più essere trasmesso, ma il contribuente può presentare il modello Redditi PF entro il 2 novembre. La dichiarazione è nei termini e non sono dovuti i 25 euro. Potrebbero essere dovute soltanto sanzioni e interessi per eventuali imposte pagate tardi.
La dichiarazione è tardiva ma valida. Il contribuente può ricorrere al ravvedimento operoso e pagare la sanzione ridotta di 25 euro, oltre alle somme dovute per eventuali versamenti tardivi.
Sono trascorsi più di 90 giorni dalla scadenza. La dichiarazione è omessa e non può essere sanata pagando soltanto 25 euro. Se presentata spontaneamente prima dell’inizio dei controlli, può trovare applicazione il trattamento sanzionatorio attenuato previsto per la dichiarazione omessa tardivamente trasmessa (sanzioni al 75% anziché al 120%).
Chi non presenta il modello 730 entro il 30 settembre non deve allarmarsi immediatamente: può ancora utilizzare il modello Redditi PF entro il 2 novembre 2026 senza pagare sanzioni per il ritardo.
Dopo il 2 novembre si apre il periodo della dichiarazione tardiva. Entro il 1° febbraio 2027 la dichiarazione resta valida e la sanzione può essere ridotta a 25 euro mediante ravvedimento operoso.
Oltre i 90 giorni la dichiarazione diventa omessa: non è più possibile applicare il ravvedimento alla mancata presentazione e le sanzioni possono arrivare al 120% delle imposte dovute, oppure al 75% quando la dichiarazione viene spontaneamente trasmessa prima dell’avvio dei controlli.