okayduckyachtclub.xyz

Ex Ilva, la Procura generale dice no alla sospensione per lo stop dell’area a caldo


Nessuna sospensione per l’ex Ilva. Va confermato il decreto della Corte d’Appello di Milano che ha disposto lo stop all’area a caldo del siderurgico poiché inquina e nuoce alla salute. In vista dell’udienza di domani, dove la Corte deciderà se accettare o respingere la richiesta rinnovata da Ilva e da Acciaierie d’Italia, la Procura Generale dice no. Per la Procura, che ha espresso un parere non vincolante, «la Corte dichiari, in via principale, inammissibile il ricorso per difetto dei presupposti di legge e per carenza di interesse e, comunque, nel merito lo rigetti», scrive Angelo Renna, sostituto del procuratore generale.

Dopo quello del 3 settembre in vista dell’udienza dell’11 settembre, nella quale fu bocciata la prima istanza di sospendere la fermata, arriva dunque il secondo diniego della Procura Generale. E la strada per l’ex Ilva sembra farsi difficile. Intanto, tra il 6 e l’8 ottobre la fabbrica comunque dovrà fermarsi perché le materie prime sono finite. Non sono state più ordinate dopo il decreto del 27 luglio (scadenza 90 giorni, quindi 26 ottobre) sullo stop alla produzione.

Alla Corte d’Appello, le società Ilva e Acciaierie si sono rivolte di nuovo per la sospensione poiché il 20 ottobre la Corte di Cassazione si pronuncerà sui due ricorsi straordinari contro il provvedimento di fermata. Ma per la Procura Generale questo non è un motivo sufficiente o valido. Di fatto, scrive la Procura Generale, «la fissazione dell’udienza dinanzi alle Sezioni Unite per il 20 ottobre 2026 non modifica il quadro fattuale accertato dalla Corte di merito: non elimina il rischio sanitario, non lo attenua, non ne differisce l’incidenza. La Corte d’Appello ha ritenuto che tale rischio sussista attualmente e richieda un intervento immediato, senza ulteriori dilazioni. Nel merito - dice la Procura Generale - occorre rilevare come dall’ampia motivazione del decreto n. 425/2026 emerga che la Corte d’Appello di Milano ha fondato la propria decisione su un nucleo di argomentazioni del tutto insensibili alla sopravvenienza richiamata dalle ricorrenti. Il decreto chiarisce che la misura inibitoria è stata adottata per eliminare un rischio sanitario attuale, desunto da una pluralità di fonti: la sentenza della CGUE del 25 giugno 2024, la nuova Aia 2025, le Valutazioni di Danno Sanitario, i rapporti delle autorità sanitarie, le consulenze tecniche e il principio di precauzione».

La Procura Generale ribadisce quindi la linea della Corte d’Appello: viene prima la tutela della salute. «La Corte territoriale - dice la Procura Generale - afferma espressamente che, dopo la modifica dell’art. 41 Cost., l’iniziativa economica privata non può svolgersi in modo da recare danno alla salute o all’ambiente, richiamando la giurisprudenza costituzionale e di legittimità che individua nella tutela della salute un limite intrinseco all’attività produttiva». E la Corte d’Appello «ha ritenuto che l’attività dell’area a caldo esponga la popolazione a un rischio non procrastinabile, che deve essere eliminato senza ulteriori ritardi, indipendentemente dalla durata del giudizio di legittimità». Il decreto di stop emesso dalla Corte d’Appello, si evidenzia, «non fonda mai il proprio bilanciamento sulla prospettiva temporale del giudizio di Cassazione, né considera la durata del processo come elemento decisivo. Il parametro temporale non è parte del ragionamento della Corte, che ha invece valorizzato la prevalenza del diritto alla salute quale bene primario, non ulteriormente comprimibile neppure per un periodo breve».

Il fatto che la Cassazione, Sezioni Unite Civili, abbia fissato l’udienza per il 20 ottobre, è un elemento nuovo? Per gli avvocati delle società sì, per la Procura Generale no. Che argomenta: «Il mutamento delle circostanze, nel sistema delle misure cautelari, riguarda esclusivamente fatti nuovi, sopravvenuti, oggettivi e incidenti, tali da modificare la situazione sostanziale o processuale valutata dal giudice che ha emesso il provvedimento cautelare. Il provvedimento presidenziale del 16 settembre 2026 - dice la Procura sull’atto che ha fissato l’udienza in Cassazione - non incide sul quadro fattuale relativo al rischio sanitario accertato dalla Corte d’Appello, non modifica la situazione giuridica sostanziale delle parti, non introduce nuovi elementi di diritto rilevanti ai fini del bilanciamento operato nel decreto 425/2026, non è un fatto esterno imprevedibile, ma un atto organizzativo interno alla Corte di Cassazione, espressivo delle sue prerogative istituzionali». Per la Procura Generale, «la fissazione dell’udienza in data anteriore al termine previsto per lo spegnimento degli impianti esclude, anziché giustificare, la necessità di un nuovo intervento cautelare. La prossimità della decisione delle Sezioni Unite rende evidente l’assenza del pregiudizio prospettato dalle ricorrenti, poiché il giudice di legittimità sarà posto nelle condizioni di pronunciarsi tempestivamente prima che si producano gli effetti asseritamente irreversibili richiamati nell’istanza».

E sul fronte dell’indotto, l’attesa è intanto duplice: delle imprese, che attendono i pagamenti delle fatture da AdI e la possibilità di ricorrere alla cassa integrazione in deroga annunciata dal ministro del Lavoro, e dei sindacati, che aspettano i nuovi ammortizzatori sociali. Molto probabilmente, però, almeno per la nuova cassa il Governo vuole attendere il giudizio della Corte d’Appello prima di tirare le somme. Mentre per i pagamenti alle imprese, una norma da inserire presumibilmente nel decreto Giustizia, chiarirà che dalla recente dote di 100 milioni ottenuta dallo Stato, AdI può pagare l’indotto.