Regime speciale per l’attività giornalistica, esenzione dal consenso, obbligo di verifica dell’esattezza dei dati e rispetto dei limiti del diritto di cronaca: cosa può fare e cosa no chi fa informazione con i contenuti prelevati dai social network.
Succede con una certa frequenza: un fatto di cronaca finisce sui giornali o in televisione, e il servizio è illustrato con foto prese dal profilo Facebook della persona coinvolta. A volte si tratta della vittima di un incidente, altre volte dell’indagato in un’inchiesta giudiziaria, altre ancora di un testimone o di una persona che si è trovata al centro di una vicenda di pubblico interesse. La reazione di molti è la stessa: possono farlo? Quelle foto erano sul mio profilo, non ho dato il consenso, non è una violazione della privacy?
La questione tocca un punto delicato dell’equilibrio tra due diritti fondamentali: la protezione dei dati personali da un lato e la libertà di informazione dall’altro. Il Garante della Privacy ha chiarito le regole, e la risposta non è quella che molti si aspettano. Vediamo in dettaglio se i giornalisti possono accedere ai nostri profili Facebook e usare foto e dati personali, a quali condizioni e quali sono i limiti che non possono superare.
Indice
Sì. L’attuale disciplina in materia di protezione dei dati personali riserva all’attività giornalistica un regime speciale, previsto dagli articoli 136 e seguenti del Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003). In virtù di questo regime, i giornalisti godono di un’importante esenzione: possono diffondere dati personali anche senza il consenso degli interessati.
Questo significa che un giornalista ha la facoltà di accedere ai profili pubblici sui social network, prelevare fotografie, notizie e informazioni personali e utilizzarle per i propri servizi di cronaca, senza dover chiedere il permesso alla persona raffigurata o menzionata.
L’esenzione è giustificata dalla funzione pubblica dell’attività giornalistica: informare i cittadini su fatti di interesse collettivo è un diritto riconosciuto dalla Costituzione, e il legislatore ha ritenuto che subordinare ogni pubblicazione al consenso dell’interessato renderebbe di fatto impossibile l’esercizio del diritto di cronaca.
La libertà riconosciuta ai giornalisti non è illimitata. L’esenzione dal consenso non significa che si possa fare qualsiasi cosa con i dati altrui. Esistono due condizioni precise che devono essere rispettate.
La prima è l’obbligo di verificare l’esattezza dei dati prelevati. L’art. 11, comma 1, lettere a) e c) del Codice della Privacy impone che i dati personali siano trattati in modo corretto e che siano esatti. Il giornalista che preleva informazioni da un profilo social deve accertarsi che quei dati corrispondano effettivamente alla persona di cui sta parlando.
Questo obbligo non è teorico. Il Garante della Privacy ha sanzionato giornalisti che avevano prelevato foto da profili Facebook per illustrare la cronaca di due decessi, ma avevano sbagliato persona: le immagini appartenevano a utenti omonimi delle vittime, non alle vittime stesse. La sanzione non è scattata per il fatto di aver prelevato le foto dai social — quello era legittimo — ma per non aver verificato la correttezza della fonte. L’illecito è consistito nell’aver diffuso dati errati, attribuendo a persone estranee ai fatti un coinvolgimento che non avevano.
La seconda condizione è il rispetto dei limiti del diritto di cronaca. Anche dopo aver verificato la correttezza delle informazioni, il giornalista può pubblicarle solo se la notizia soddisfa i tre requisiti classici del diritto di cronaca, consolidati da decenni di giurisprudenza, e che ora analizziamo in dettaglio
La pubblicazione di fatti relativi a persone è lecita solo quando la notizia è contemporaneamente vera, attuale e di pubblico interesse.
La verità impone che i fatti riportati corrispondano alla realtà. Non si chiede una verità assoluta, ma una verità ragionevolmente verificata: il giornalista deve aver compiuto un lavoro di controllo delle fonti adeguato alle circostanze, senza affidarsi a voci non confermate o a informazioni palesemente inattendibili.
L’attualità richiede che la notizia abbia un legame con il presente. Un fatto accaduto molti anni fa, privo di connessioni con vicende attuali, può perdere il requisito dell’attualità e rendere illegittima la pubblicazione di dati personali ad esso collegati.
Il pubblico interesse — o interesse pubblico alla conoscenza — è il requisito che giustifica l’intromissione nella sfera privata della persona. La notizia deve riguardare un fatto che la collettività ha ragione di conoscere: un episodio di cronaca nera, un’indagine giudiziaria, un fatto che coinvolge la pubblica amministrazione, un evento che incide sulla vita della comunità. Non rientra nel pubblico interesse la semplice curiosità verso la vita privata delle persone.
Se anche uno solo di questi tre requisiti manca, la pubblicazione è illecita e il giornalista ne risponde.
No. L’esenzione dal consenso e il regime speciale previsto dal Codice della Privacy si applicano esclusivamente all’attività giornalistica in senso proprio. La funzione pubblica riconosciuta al giornalista — informare i cittadini nell’ambito di una professione regolamentata — non può essere estesa automaticamente a qualsiasi persona che pubblica contenuti online.
Chi gestisce un blog o un sito internet non può definirsi giornalista per il solo fatto di ritenere di informare i propri lettori con notizie trovate in rete. Se un privato cittadino preleva foto e dati personali dal profilo Facebook di un’altra persona e li pubblica sul proprio blog senza il consenso dell’interessato, commette una violazione della normativa sulla privacy e può essere chiamato a risponderne.
La distinzione è netta: il giornalista gode di un’esenzione in ragione della sua funzione pubblica; il comune cittadino, anche se anima uno spazio informativo online, resta soggetto alle regole ordinarie sul trattamento dei dati personali.
Pur non potendo impedire a un giornalista di utilizzare informazioni pubblicamente accessibili nel rispetto delle condizioni di legge, ogni utente può adottare alcune precauzioni per limitare l’esposizione dei propri dati.
La prima è gestire con attenzione le impostazioni di privacy dei propri profili social. Le informazioni e le foto visibili a tutti — cioè impostate come “pubbliche” — sono accessibili a chiunque, giornalisti inclusi. Limitare la visibilità dei contenuti ai soli amici o a cerchie ristrette riduce significativamente il rischio di utilizzo da parte di terzi.
La seconda è ricordare che, se un giornalista pubblica dati inesatti o viola i limiti del diritto di cronaca, l’interessato ha il diritto di presentare un reclamo al Garante della Privacy e di chiedere il risarcimento del danno subito. La tutela, in questi casi, è piena e concreta.
I giornalisti possono accedere ai profili social pubblici e utilizzare foto e dati personali per i propri servizi di cronaca senza il consenso degli interessati, in virtù del regime speciale previsto dagli articoli 136 e seguenti del Codice della Privacy (D.Lgs. 196/2003). Devono però rispettare due condizioni inderogabili: verificare l’esattezza dei dati prelevati, accertandosi che corrispondano alla persona coinvolta nella notizia, e rispettare i tre limiti del diritto di cronaca — verità, attualità e pubblico interesse della notizia. Questa libertà è riservata esclusivamente ai giornalisti in ragione della funzione pubblica dell’informazione e non si estende ai blogger o ai gestori di siti che non svolgono attività giornalistica in senso proprio.