Scopri quando spetta il risarcimento per la caduta su strada sconnessa e se la disattenzione del pedone esclude la responsabilità del Comune.
Camminare per le vie della propria città non dovrebbe mai trasformarsi in un percorso a ostacoli o in una sfida alla sorte. Eppure, accade spesso di inciampare in un marciapiede rotto o di mettere un piede in fallo a causa di una pavimentazione instabile. Quando si verifica un infortunio, la prima reazione dell’ente proprietario della strada è spesso quella di negare ogni addebito, sostenendo che la vittima avrebbe dovuto guardare meglio dove metteva i piedi. Si crea così un contenzioso complesso per stabilire di chi sia la colpa. La giurisprudenza ha affrontato questo tema delicato per rispondere alla domanda: il Comune risarcisce il pedone caudo sui sampietrini malfermi? La risposta dipende dal bilanciamento tra l’obbligo di manutenzione della pubblica amministrazione e il dovere di cautela del cittadino. Una recente ordinanza della Cassazione ha chiarito che lo stato di abbandono della strada non è una scusa per l’ente, ma un’aggravante, e ha definito i limiti entro cui la distrazione del passante può escludere il risarcimento.
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La legge prevede una responsabilità specifica per chi ha in custodia un bene, come le strade comunali. Il Comune, in quanto ente proprietario, ha il dovere di gestire e mantenere il suolo pubblico in condizioni di sicurezza. Se un pedone si fa male a causa di un difetto della strada, come dei sampietrini malfermi o una buca, l’ente risponde del danno in base alla responsabilità da cose in custodia (art. 2051 c.c.).
Si tratta di una responsabilità di tipo oggettivo: significa che il danneggiato non deve dimostrare che il Comune è stato negligente, ma deve solo provare che esiste un nesso causale tra la cosa (la strada rovinata) e il danno subito (la caduta e le lesioni). L’ente pubblico, per liberarsi dall’obbligo di pagare, ha un compito molto difficile: deve fornire la prova liberatoria del caso fortuito. Deve cioè dimostrare che l’evento è avvenuto per una causa esterna alla sua sfera di controllo, che sia imprevedibile ed eccezionale.
Analizziamo una situazione pratica che si verifica frequentemente nei centri storici. Immaginiamo una strada lastricata con cubetti di porfido (i cosiddetti sampietrini) che appare molto sconnessa, con buche e rattoppi visibili. Se un pedone mette il piede in una pozzanghera che nasconde una buca contenente sampietrini instabili e cade, il Comune non può negare il risarcimento sostenendo che la strada era evidentemente pericolosa.
Il fatto che la via sia “molto sconnessa” non costituisce un’esimente per l’ente. Al contrario, la presenza di buche e rattoppi sull’asfalto o sui marciapiedi è proprio l’indice di una cattiva manutenzione. L’insidia, in questo caso, è rappresentata dall’instabilità dei blocchetti nascosti dall’acqua, che rendono il pericolo invisibile (Cass. ord. 456/21). Il giudice non può fermarsi all’apparenza della strada, ma deve verificare il nesso specifico tra l’elemento instabile nascosto e la caduta.
Spesso le amministrazioni cercano di difendersi accusando la vittima di essere stata distratta o imprudente, invocando il principio di autoresponsabilità. È vero che il comportamento del danneggiato può incidere sul risarcimento, ma bisogna fare molta attenzione a come si interpreta questa regola (art. 1227 c.c.).
La condotta della vittima può integrare il caso fortuito e quindi escludere la responsabilità del custode, ma solo a precise condizioni. Non basta una semplice disattenzione o un comportamento incauto. Per sollevare il Comune da ogni colpa, il comportamento del pedone deve possedere caratteri di:
autonomia;
eccezionalità;
imprevedibilità;
inevitabilità.
Se la condotta del passante, pur incauta, rientra in ciò che è ragionevolmente prevedibile, essa non interrompe il legame tra la cattiva manutenzione e l’incidente. Una semplice distrazione non è considerata un evento “abnorme” tale da cancellare le colpe dell’ente (Cass. ord. 456/21).
Per negare il diritto al ristoro (che in casi simili può riguardare danni seri come la frattura di una vertebra lombare quantificabili in decine di migliaia di euro), l’ente proprietario deve dimostrare che l’azione del danneggiato sia stata l’unica vera causa dell’incidente, talmente anomala da rendere inutile ogni precauzione.
Camminare su una strada pubblica, anche se piove o se il manto non è perfetto, è un’attività normale. Non è ascrivibile al novero dell’imprevedibile il fatto che un cittadino attraversi un tratto sconnesso e finisca in una buca colma d’acqua che cela cubetti instabili. La Corte d’Appello che esclude il risarcimento basandosi solo sul principio di autoresponsabilità, senza verificare se la condotta della vittima fosse davvero “abnorme”, compie un errore giuridico. Il punto nodale resta la prevedibilità: il Comune deve prevedere che le persone camminino sulle strade e, se lascia buche occulte o pietre mobili, ne risponde.