È un diritto tutelato dalla Costituzione far entrare il nuovo partner nel rapporto col figlio del precedente matrimonio. Ma deve essere esercitato con gradualità, solo quando la relazione è stabile e rispettando i tempi del minore. Il giudice può intervenire solo se è dimostrato un pregiudizio concreto per il figlio.
Dopo la separazione, uno dei genitori inizia una nuova relazione. Vuole presentare il partner ai figli. L’altro genitore si oppone e minaccia di rivolgersi al tribunale. Ha ragione? Può davvero impedire questo incontro?
La domanda che molti genitori separati si pongono è se il genitore separato possa presentare il nuovo partner ai figli e a quali condizioni: la risposta è sì, ma con alcune cautele importanti. Il diritto di intraprendere una nuova relazione e di condividerla con i propri figli è tutelato dall’art. 2 della Costituzione e dall’art. 8 della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo come espressione della personalità. Ma questo diritto deve essere esercitato rispettando il superiore interesse del minore — il criterio guida previsto dall’art. 337-ter cod. civ. — e con la gradualità necessaria a tutelare l’equilibrio psicologico del bambino. Il giudice può intervenire con misure restrittive solo in presenza di un pregiudizio concreto e dimostrato per il figlio.
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La scelta di un genitore di convivere con un nuovo partner e di farlo conoscere ai propri figli è espressione di un diritto inviolabile della personalità. Un divieto generale e preventivo di frequentazione tra i figli e il nuovo partner del genitore non solo lederebbe un diritto fondamentale, ma costringerebbe il genitore a una scelta inaccettabile tra la nuova relazione e i figli — imponendogli una barriera che il diritto non autorizza (Tribunale Firenze n. 840/2021).
L’altro genitore non può opporsi in modo generico e aprioristico. Per ottenere un provvedimento restrittivo dal giudice deve dimostrare un pregiudizio concreto per i minori, non una generica ostilità verso il nuovo partner.
Il diritto del genitore cede, però, davanti all’interesse preminente del figlio. La Cassazione ha chiarito che i diritti individuali di libertà dei genitori possono essere soggetti a provvedimenti contenitivi o restrittivi quando il loro esercizio si ponga in contrasto con il benessere del minore (Cass. civ. n. 6471/2020).
L’introduzione di una nuova figura affettiva nella vita di un bambino che ha già vissuto la separazione dei genitori è un momento delicato. Se gestita male, può generare confusione, instabilità emotiva e conflitti di lealtà tra le figure genitoriali. Se gestita con gradualità e rispetto dei tempi del minore, può invece arricchire la sua rete affettiva senza turbare gli equilibri già acquisiti.
I tribunali che si sono occupati di questa materia hanno individuato alcune cautele che il genitore dovrebbe rispettare nell’introdurre il nuovo partner nella vita dei figli.
La prima riguarda la stabilità della relazione: il nuovo partner dovrebbe essere presentato solo quando la relazione è stabile e consolidata, non nelle prime fasi di una frequentazione ancora incerta. Esporre il bambino a una successione di figure affettive transitorie può generare disorientamento e difficoltà di attaccamento (Tribunale Monza n. 1810/2019; Tribunale Brescia n. 1929/2019).
La seconda riguarda la gradualità: l’inserimento deve avvenire progressivamente, rispettando i tempi psicologici propri dell’età del minore. Non si può imporre un’immediata convivenza o una presenza costante del nuovo partner senza che il bambino abbia avuto il tempo di elaborare la situazione.
La terza riguarda la chiarezza dei ruoli: il genitore deve fare in modo che il bambino comprenda che la nuova figura non si sostituisce a quelle genitoriali. Il nuovo partner non può interferire nelle dinamiche tra genitori e figli (Tribunale Monza n. 1810/2019).
Alcuni accordi di separazione prevedono anche un impegno a non presentare il nuovo partner per un periodo ragionevole dalla separazione, per tutelare il minore nella fase immediatamente successiva alla rottura (Tribunale Ancona n. 1154/2019).
Se la presenza o la condotta del nuovo partner si rivela concretamente dannosa per l’equilibrio psicologico dei figli, il giudice ha il potere e il dovere di intervenire. In un caso concreto, a fronte dell’ostilità manifesta dei figli verso la nuova compagna del padre, il tribunale ha disposto che il padre evitasse la presenza della compagna nei periodi trascorsi con i figli, affidando ai servizi sociali il compito di stabilire tempi e modalità per una corretta introduzione della nuova figura (Tribunale Larino n. 287/2020).
Il giudice può quindi limitare o sospendere temporaneamente la frequentazione con il nuovo partner e affidare il monitoraggio della situazione ai servizi sociali. Ma tutto questo richiede la prova di un pregiudizio effettivo per i minori — non basta il disaccordo dell’altro genitore o la sua difficoltà emotiva nell’accettare la nuova relazione dell’ex.
Il genitore che vuole presentare il nuovo partner ai figli ha il diritto di farlo, ma dovrebbe farlo con buon senso: aspettare che la relazione sia stabile, procedere con gradualità, essere attento alle reazioni del figlio e chiarire con semplicità il ruolo della nuova persona. L’altro genitore che vuole opporsi deve rivolgersi al giudice portando prove concrete di un pregiudizio per i figli — non aspettative, non timori generici, non rancori personali.