Sono diverse le novità previste dal decreto legislativo 7 agosto 2026, n. 147, in materia di tributi regionali e locali. Dal 1° gennaio 2027 cambiano le sanzioni per omessa o infedele dichiarazione di Imu e Tari: addio alla forbice. L’obiettivo della riforma è quello di definire una maggiore proporzionalità nel sistema sanzionatorio sulle tasse locali. Inoltre è stato esteso il ravvedimento operoso.
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Come spiega Italia Oggi, che per prima ha analizzato il decreto, dopo alcuni commi dal valore ricognitivo, si passa alle novità sui tributi. Dal 1° gennaio 2027 l’omessa dichiarazione Imu costerà il 100% del tributo non versato (non più una misura variabile dal 100 al 200%), mentre l’infedele dichiarazione scenderà al 40% al posto del 50-100% (comunque non inferiore a 50 euro). Stesse percentuali per la Tari, l’imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno. Dunque si tratta di cifre al ribasso e sganciate dalle forbici edittali.
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La misura non è retroattiva: il comma 9 fissa una decorrenza chiara e le novità si applicano solo alle violazioni commesse a partire dal 1° gennaio 2027. Quindi le eventuali contestazioni per fatti anteriori rimangono regolate dal regolamento in vigore oggi, senza applicazione retroattiva dei nuovi trattamenti al ribasso.
In questo caso la novità introdotta è che il ravvedimento rimane una strada percorribile anche dopo che la violazione è stata constatata e anche se sono già iniziati accessi, ispezioni e verifiche. Come scrive Italia Oggi, “restano ostative soltanto la notifica degli avvisi di pagamento e degli atti di accertamento. Finora la regola valeva per i tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate e per quelli doganali e le accise: chi riceveva un processo verbale dal comune era fuori tempo massimo”. Ammesso anche il ravvedimento frazionato, con la possibilità di regolarizzare l’omesso versamento in più momenti, ricevendo lo sconto di sanzione sulla quota di debito versata.
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Il decreto dedica un capitolo specifico all’Imu, l’Imposta Municipale Propria. I ritocchi riguardano gli obblighi dichiarativi. Come quello di utilizzare il canale telematico per la trasmissione, ora “unica modalità per l’assolvimento dell’adempimento dichiarativo”. L’introduzione di un modello telematico unico permetterà di comunicare con le istituzioni ma anche di raccogliere informazioni e le attestazioni necessarie per ottenere specifiche agevolazioni, benefici ed esenzioni. Confermata la scadenza del 30 giugno dell’anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso o sono intervenute variazioni e la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi se non variano i dati.
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Un articolo del decreto introduce poi una norma in deroga alla prescrizione quinquennale ordinaria per i casi di rettifica della rendita catastale da parte dell’Agenzia delle Entrate. Se la rendita è stata impugnata davanti alla giustizia tributaria, il Comune può accertare il maggior importo Imu dovuto (pari alla differenza tra la rendita proposta dal contribuente e quella rettificata) entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia catastale.
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Con l’articolo 28 del decreto vengono modificate le scadenze per la presentazione della dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o variazione dei locali. Dal 30 giugno dell’anno successivo a quello di inizio detenzione o variazione si passa a 90 giorni dalla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali ed aree fabbricabili (o dal verificarsi della variazione).
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