Pubblicato il 28 Luglio 2026
Dalla movimentazione dei carichi all'esposizione a sostanze tossiche: quali mansioni sono vietate per legge durante la gravidanza, come si ottiene la maternità anticipata e chi paga l'indennità
Tra i diritti e le tutele previste per la gravidanza ci sono anche quelli legati alla gestazioni cosiddette a rischio. Si tratta di tutte quelle gravidanze in cui, per varie ragioni, lo svolgimento di una determinata mansione lavorativa costituisce un rischio per la donna o per il nascituro. O, anche, i casi in cui una condizione o una patologia della gestazione rende necessario allontanare la donna dal lavoro.
Il riconoscimento del rischio associato a una gravidanza non è una valutazione lasciata al buon senso del datore di lavoro o alla percezione della singola lavoratrice ma, quando a essere coinvolta è la mansione svolta dalla lavoratrice, esiste un elenco normativo preciso, aggiornato nel tempo, che stabilisce quali attività sono incompatibili con la gravidanza e con i mesi successivi al parto.
Dal punto di vista strettamente normativo esistono due percorsi distinti di gravidanza a rischio, con soggetti e procedure diverse.
Il primo riguarda le complicazioni mediche della gestazione, ovvero tutte quelle patologie (minaccia d’aborto, placenta previa, gestosi, diabete gestazionale, eccetera) che il ginecologo ritiene possano aggravarsi proseguendo l’attività lavorativa, indipendentemente dal tipo di mansione svolta.
In questo caso è la ASL (o il servizio di medicina legale territorialmente competente) a valutare la richiesta e a emettere il provvedimento di astensione anticipata dal lavoro.
Il secondo caso riguarda invece le caratteristiche della mansione svolta dalla donna in gravidanza. Un lavoro che comporta l’esposizione a sostanze tossiche, la movimentazione di carichi pesanti, il lavoro notturno o posture affaticanti diventa incompatibile con la gravidanza a prescindere dallo stato di salute della lavoratrice.
In questo caso la valutazione spetta al datore di lavoro, che deve prima verificare se esiste una mansione alternativa compatibile, altrimenti interviene l’Ispettorato Territoriale del Lavoro (ITL), che dispone l’interdizione.
La normativa di riferimento è l’articolo 7 del D.Lgs. 151/2001 (il Testo Unico su maternità e paternità), che rinvia agli Allegati A e B dello stesso decreto per l’elenco dettagliato delle attività vietate alle lavoratrici in gravidanza e, in alcuni casi, fino a sette mesi dopo il parto. Vediamoli nel dettaglio.
In questo quadro rientrano:
Il secondo allegato riguarda le condizioni di lavoro considerate rischiose in base agli agenti a cui la lavoratrice è esposta:
La legge prevede espressamente che il Ministero del Lavoro, sentite le parti sociali, possa aggiornare questo elenco periodicamente.
Per questo, in caso di dubbio su una mansione specifica, la fonte più aggiornata resta il testo del D.Lgs. 151/2001 insieme alle indicazioni del D.Lgs. 81/2008 sulla sicurezza sul lavoro, richiamato per le tabelle relative agli agenti chimici, fisici e biologici.
A queste tutele si aggiunge il divieto specifico di lavoro notturno, in vigore dall’accertamento della gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.
La distinzione tra le due diverse “tipologie” di gravidanza a rischio è importante anche perché cambia il percorso per ottenere le relative tutele.
In entrambi i casi, una volta ottenuto il provvedimento, la domanda di indennità va presentata online all’INPS tramite SPID, CIE o CNS, allegando il provvedimento stesso e il certificato di gravidanza con la data presunta del parto.
Se, terminato il periodo di congedo obbligatorio, la lavoratrice deve tornare a svolgere una mansione compresa negli Allegati A o B e il datore di lavoro non è in grado di adibirla a un’altra attività compatibile, l’Ispettorato Territoriale del Lavoro può disporre un’ulteriore astensione, detta interdizione prorogata o posticipata, valida fino al compimento del settimo mese di vita del bambino.
La procedura è la stessa prevista per l’interdizione anticipata per mansione a rischio, applicata però al periodo successivo al parto anziché a quello precedente.
Con il messaggio INPS n. 572 del 7 febbraio 2023, la possibilità di richiedere la maternità anticipata per gravidanza a rischio è stata estesa dalle sole lavoratrici dipendenti anche alle lavoratrici autonome iscritte alle gestioni speciali (artigiane, commercianti, coltivatrici dirette e imprenditrici agricole, addette alla pesca marittima), oltre che, in forma diversa, alle iscritte alla Gestione Separata per le complicazioni mediche (per queste ultime, va precisato, l’interdizione per mansione a rischio non è invece riconosciuta).
Per le lavoratrici dipendenti, l’indennità durante il periodo di interdizione anticipata è pari (come per il congedo di maternità ordinario) all’80% della retribuzione media giornaliera, calcolata sull’ultimo periodo di paga precedente l’inizio dell’astensione. I periodi di interdizione anticipata non riducono la durata dei cinque mesi di astensione obbligatoria complessiva e sono coperti da contribuzione figurativa.
Va inoltre precisato che l’80% coperto dall’INPS non è necessariamente la totalità dello stipendio. Molti contratti collettivi nazionali prevedono un’integrazione a carico del datore di lavoro fino al 100% della retribuzione. Si tratta però di una previsione contrattuale, non di un obbligo di legge, tanto che la percentuale effettiva e le condizioni per ottenerla vanno verificate nel proprio CCNL di riferimento.
Un altro dubbio comune in materia riguarda i diritti accessori. Durante tutto il periodo di interdizione anticipata, così come durante il congedo di maternità ordinario, la lavoratrice continua a maturare regolarmente ferie, tredicesima ed eventuale quattordicesima e trattamento di fine rapporto (TFR), perché per legge i mesi di interdizione dal lavoro per la gravidanza a rischio sono equiparati a periodo di lavoro effettivo.
L’elenco dei lavori considerati a rischio in gravidanza è definito dall’articolo 7 del D.Lgs. 151/2001 e dai relativi Allegati A e B, che individuano sia le mansioni fisicamente pericolose o faticose (sollevamento di pesi, uso di macchinari vibranti, lavori in quota) sia l’esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici incompatibili con la gestazione, oltre al divieto generale di lavoro notturno.
Quando la gravidanza presenta complicazioni mediche, la valutazione spetta alla ASL; quando è la mansione stessa a essere incompatibile e non è possibile un cambio di ruolo, interviene l’Ispettorato Territoriale del Lavoro. In entrambi i casi la domanda di indennità si presenta online all’INPS, ed è pari all’80% della retribuzione per le lavoratrici dipendenti, con un’estensione della tutela anche a diverse categorie di lavoratrici autonome dal 2023.
No, la legge non impone di comunicarlo, ma è di fatto necessario perché scattino le misure di tutela: senza la comunicazione, il datore di lavoro non può attivare il cambio di mansione né la procedura di interdizione.
No, i periodi di interdizione anticipata si aggiungono al congedo obbligatorio di cinque mesi, non lo sostituiscono né lo riducono.
Solo in parte: dal 2023 l’indennità per interdizione da lavoro a rischio è stata estesa a diverse categorie di autonome iscritte alle gestioni speciali, ma le libere professioniste iscritte alla Gestione Separata restano escluse da questa specifica tutela.