Uno stipendio identico ogni mese, dodici mensilità piatte come l’olio, ma con contributi previdenziali che seguono percorsi tutti propri.
Chiudiamo questo speciale sulla lettura della busta paga guardando a un settore con regole profondamente diverse rispetto a quelle viste finora: il pubblico impiego. Chi lavora nella pubblica amministrazione trova in busta paga uno stipendio che non cambia mai, indipendentemente dai giorni del mese, ma anche un sistema previdenziale con casse specifiche, contribuzioni aggiuntive e regole particolari sulla previdenza complementare. Vediamo insieme la busta paga del pubblico impiego: cosa cambia rispetto al settore privato, partendo dalla struttura stessa dello stipendio fino ad arrivare ai prelievi forzosi che possono colpire il netto in busta.
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I cedolini paga dei dipendenti pubblici non devono rispettare i rigidi schemi previsti per il settore privato: non sono infatti soggetti al Libro unico del lavoro (Lul), documento già visto in un precedente articolo di questo speciale, che obbliga i datori di lavoro privati a indicare, per ogni giorno del mese, le ore lavorate o gli eventuali istituti contrattuali di assenza utilizzati.
I contratti collettivi nazionali di lavoro del pubblico impiego stabiliscono uno stipendio annuale, che viene ripartito in modo identico su tutti i mesi dell’anno. Questo significa che lo stipendio risulta insensibile al numero dei giorni di calendario presenti nel mese: febbraio, con i suoi 28 giorni, marzo con 31 e aprile con 30 riportano tutti esattamente lo stesso importo in busta paga.
Le ritenute previdenziali che gravano sullo stipendio pubblico seguono una struttura articolata su diverse casse. La contribuzione che finanzia la futura pensione è pari all’8,85% per gli iscritti a Cassa pensione dipendenti enti locali, Cassa pensione sanitari, Cassa pensione insegnanti e Cassa pensione ufficiali giudiziari, mentre scende all’8,80% per gli iscritti alla Cassa Stato. Queste contribuzioni vengono calcolate e trattenute sia sul trattamento fondamentale spettante in relazione all’inquadramento del dipendente, sia sul trattamento accessorio che, dal 1° gennaio 1996, costituisce base di calcolo dei contributi e della pensione.
Per gli imponibili annuali superiori a 56.224,00 euro, è dovuta un’ulteriore contribuzione aggiuntiva a carico del dipendente pari all’1%, esattamente lo stesso meccanismo già visto nell’articolo di questo speciale dedicato ai contributi previdenziali del settore privato. Il versamento si effettua quando l’imponibile mensile supera i 4.685,00 euro; se a fine anno, o in sede di conguaglio, l’imponibile annuo rimane comunque al di sotto dei 56.224,00 euro, la contribuzione aggiuntiva eventualmente trattenuta viene restituita al dipendente. In caso contrario, si procede al conguaglio di quanto effettivamente dovuto.
Un’ulteriore voce riguarda la contribuzione al Fondo credito, pari allo 0,35% per tutti gli iscritti, calcolata sullo stesso imponibile utilizzato per la contribuzione pensionistica.
Diversa e più articolata è la contribuzione destinata al trattamento di fine servizio o di fine rapporto. Per gli iscritti Enpas, relativa alla buonuscita degli statali, e per gli iscritti Inadel, relativa all’indennità premio servizio per enti locali e sanità, la contribuzione è pari al 2,50% dell’80% della base di calcolo. I dipendenti in regime di Tfr, in quanto assunti successivamente al 31 dicembre 2000, subiscono un abbattimento figurativo pari alla contribuzione che avrebbero versato se fossero rimasti in regime di Tfs.
La contribuzione ai fini Tfs viene calcolata sulle voci espressamente previste dalla norma, essendo prevista una riserva di legge su questo aspetto. La contribuzione ai fini Tfr, invece, viene calcolata sulle stesse voci utili ai fini del Tfs, ma i contratti collettivi possono prevedere l’ampliamento della base di calcolo includendo ulteriori voci: per esempio, nei Ccnl Funzioni locali e Sanità è previsto che la retribuzione di posizione o le elevate qualificazioni siano utili ai fini del Tfr.
Un dipendente della sanità con retribuzione di posizione vedrà questa voce inclusa nel calcolo della base per il Tfr, senza però che su questo elemento aggiuntivo sia prevista alcuna trattenuta a proprio carico, restando l’onere interamente a carico del datore di lavoro.
Esistono infine contribuzioni riservate a categorie specifiche di dipendenti pubblici. La contribuzione Enpdep, dovuta dai dipendenti degli enti del parastato nella misura dello 0,027%, finanzia l’assicurazione sociale vita, che garantisce un’indennità economica in caso di decesso degli iscritti e dei familiari a carico. La contribuzione Enam, pari allo 0,80%, è invece dovuta dai docenti di ruolo della scuola dell’infanzia e primaria, ed è finalizzata a coprire prestazioni di assistenza sanitaria.
Il sistema di previdenza complementare nel pubblico impiego segue regole diverse rispetto a quelle del settore privato. I fondi negoziali di riferimento sono Espero per il comparto scuola e Perseo Sirio per gli altri comparti, come enti locali, sanità e ministeri. Il dipendente può decidere di aderire volontariamente versando una contribuzione a proprio carico non inferiore all’1%; in questo caso, il datore di lavoro è tenuto a versare un ulteriore 1%, anche qualora il lavoratore scelga di versare una percentuale superiore a proprio carico.
I dipendenti assunti a tempo indeterminato dopo il 16 settembre 2021 sono soggetti a un particolare meccanismo di iscrizione alla previdenza complementare, basato sul silenzio-assenso. Hanno però sei mesi di tempo per esprimere al proprio datore di lavoro la volontà di non aderire.
Qualora questa manifestazione di volontà non arrivi, il datore di lavoro comunicherà i nominativi dei dipendenti “silenti” al fondo, che assegnerà un ulteriore mese di tempo affinché il dipendente possa esprimere la propria volontà contraria all’adesione. In assenza di qualsiasi manifestazione contraria, il lavoratore viene iscritto automaticamente alla previdenza complementare a decorrere dal primo giorno del settimo mese successivo a quello di assunzione.
I dipendenti già in servizio al 31 dicembre 2000, assoggettati al regime Tfs, potevano aderire alla previdenza complementare entro il 31 dicembre 2025, secondo quanto previsto dal Ccnq (Contratto collettivo nazionale quadro) del 3 agosto 2021. Tuttavia, il 16 giugno 2026, presso l’Aran, è stata firmata l’ipotesi di Ccnq che differisce ulteriormente questo termine al 31 dicembre 2030, con effetto a decorrere dal 1° gennaio 2026.
L’adesione alla previdenza complementare da parte dei dipendenti in regime di Tfr comporta l’intera devoluzione del trattamento maturando, dalla data di adesione fino alla cessazione del rapporto, al fondo pensione. Per il personale ancora in regime di Tfs, invece, il 28,94% del Tfr maturando dalla data di adesione alla cessazione viene devoluto al fondo pensione, mentre la parte restante viene erogata direttamente al dipendente.
Per quanto riguarda il trattamento fiscale, le regole sono identiche a quelle già viste nell’articolo di questo speciale dedicato alla tassazione dello stipendio nel settore privato, con applicazione dell’Irpef a scaglioni, salvo la possibilità di richiedere l’applicazione di un’aliquota fissa per evitare conguagli a debito elevati, in presenza di ulteriori redditi percepiti dal lavoratore.
Il legislatore ha però previsto, per alcune figure specifiche, l’applicazione di un’imposta sostitutiva in luogo dell’Irpef e delle relative addizionali. I compensi erogati per lo svolgimento delle prestazioni aggiuntive previste dal Ccnl Sanità sono assoggettati a un prelievo fisso del 15%. Inoltre, i compensi per lavoro straordinario previsti dall’articolo 47 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sanità relativo al triennio 2019-2021, erogati agli infermieri dipendenti dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale, sono assoggettati a un’imposta sostitutiva dell’Irpef e delle addizionali regionali e comunali con aliquota pari al 5%.
A decorrere dal 1° gennaio 2026, questa imposta sostitutiva del 5% si applica anche ai compensi per lavoro straordinario del personale dipendente delle strutture sanitarie, oltre che ai compensi per lavoro straordinario del personale dipendente delle Rsa e delle altre strutture residenziali e socioassistenziali, erogati agli infermieri dipendenti delle strutture sanitarie e sociosanitarie private accreditate.
Il dipendente pubblico può decidere volontariamente di ricorrere alla cessione del quinto dello stipendio, contraendo un prestito di durata massima decennale con un istituto di credito e ponendo a garanzia il proprio stipendio. Il datore di lavoro pubblico tratterrà mensilmente dal netto in busta paga una somma pari a un quinto dello stipendio netto in godimento, riversandola direttamente alla società che ha erogato il prestito, fino all’estinzione completa del debito. Questa procedura è disciplinata dal Dpr 180/1950.
Alcune amministrazioni possono accettare anche un secondo vincolo sullo stipendio, sotto forma di delegazione convenzionale. Le caratteristiche di questo vincolo sono simili a quelle della cessione del quinto, seppur con garanzie diverse: per esempio, la cessione, a differenza della delegazione convenzionale, può estendersi anche sulla pensione, qualora durante l’ammortamento del piano il dipendente venisse collocato in quiescenza.
Oltre ai vincoli volontari appena descritti, lo stipendio può subire prelievi forzosi dovuti a pignoramenti. L’agente della riscossione aggredisce lo stipendio netto in base al suo ammontare complessivo: un decimo dello stipendio se l’importo netto mensile è fino a 2.500 euro; un settimo dello stipendio se l’importo è superiore a 2.500 euro e fino a 5.000 euro; un quinto se l’importo supera i 5.000 euro.
A questo si aggiunge un ulteriore meccanismo di controllo: quando il netto dello stipendio del dipendente pubblico supera i 2.500 euro, le pubbliche amministrazioni devono verificare, attraverso un portale dedicato, se il dipendente risulta debitore per cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a 5.000 euro. Se il netto è superiore a 2.500 euro ma il debito complessivo è inferiore a 5.000 euro, non verrà effettuato alcun pignoramento; se invece il debito supera questa soglia, scatterà la trattenuta nella misura sopra indicata. In linea generale, il creditore pignoratizio può comunque aggredire fino a un quinto dello stipendio netto complessivo.
A differenza del settore privato, nel pubblico impiego non è prevista la possibilità di accedere ai cosiddetti anticipi del trattamento di fine servizio e del trattamento di fine rapporto. L’accesso a questi importi rimane infatti condizionato al verificarsi della risoluzione del rapporto di lavoro, senza alcuna possibilità di richiederne una quota anticipata durante lo svolgimento del rapporto stesso, diversamente da quanto talvolta previsto nel settore privato.
Oltre al trattamento fondamentale, ai dipendenti pubblici possono essere corrisposte somme esclusivamente nell’ambito di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali di riferimento. In alcuni casi, i contratti si limitano a stabilire i criteri per l’erogazione, oltre agli importi minimi e massimi entro cui la contrattazione decentrata integrativa di ente deve muoversi. In altri casi, la remunerazione è stabilita in modo preciso direttamente dalla contrattazione collettiva nazionale: è il caso, per esempio, della tariffa del lavoro straordinario o dell’indennità di turno spettante al personale che presta servizio in uffici che garantiscono comunque un servizio di continuità, come gli agenti di polizia locale oppure il personale sanitario impegnato nei reparti ospedalieri.