La Cassazione conferma: conta la riferibilità dell’atto, non la presenza nei registri pubblici
La cartella esattoriale notificata via Pec dall’Agenzia entrate riscossione resta valida anche se l’indirizzo mittente non risulta censito nel registro Ini-Pec, purché sia comunque un indirizzo istituzionale riferibile all’ente. In questo articolo analizziamo il seguente problema: la notifica Pec da un indirizzo non censito su Ini-Pec è nulla?. La Cassazione, sezione Lavoro, con l’ordinanza n. 23264 del 15 luglio 2026, ha respinto il ricorso di un’avvocata contro la riscossione dei contributi previdenziali dovuti a Cassa forense, chiarendo che l’assenza dell’indirizzo dal registro pubblico non basta, da sola, a rendere nulla la notifica.
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La regola contenuta nell’articolo 3-bis della legge 21 gennaio 1994, n. 53, impone che gli indirizzi Pec utilizzati per le notifiche provengano da pubblici registri. Questa disposizione, chiarisce la Cassazione, è dettata in primo luogo per le notifiche eseguite dagli avvocati, e non si applica con lo stesso rigore alle notifiche eseguite da una pubblica amministrazione.
Nelle notifiche digitali, una maggiore rigidità formale è richiesta nell’individuare l’indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente della propria casella di posta elettronica certificata. Non si richiede invece lo stesso rigore per quanto riguarda l’indirizzo del mittente.
La Cassazione chiarisce che l’estraneità dell’indirizzo del mittente dal registro Ini-Pec non inficia di per sé la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall’indirizzo del mittente stesso. Occorre invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro.
Un contribuente che riceve la notifica di una cartella esattoriale da un indirizzo Pec dell’ente riscossore non censito su Ini-Pec, ma comunque riconducibile chiaramente all’ente stesso perché reperibile sul suo sito istituzionale, non può limitarsi a eccepire genericamente questa discrepanza: deve dimostrare in cosa concretamente questo abbia pregiudicato la propria possibilità di difendersi.
Il caso riguarda un’avvocata che aveva contestato la riscossione dei contributi previdenziali compiuta tramite l’Agenzia entrate riscossione su richiesta di Cassa forense. La professionista sosteneva l’inesistenza della notifica della cartella, perché l’indirizzo Pec da cui era pervenuta non risultava presente nel registro Ini-Pec, l’elenco nazionale dei domicili digitali di imprese e professionisti gestito da InfoCamere.
La Cassazione ha respinto questa impostazione, chiarendo che quando la notifica è eseguita da una pubblica amministrazione tramite una Pec che è comunque rinvenibile sul suo sito web, anche se non risulta nei pubblici elenchi, la nullità resta esclusa se il destinatario può comunque svolgere le proprie difese senza alcuna incertezza sulla provenienza e sull’oggetto dell’atto.
Un aspetto specifico della difesa dell’avvocata riguardava il presunto rischio di sicurezza informatica. La professionista sosteneva che la ricezione della Pec da un indirizzo non censito nel registro pubblico potesse comportare il rischio del contagio di un virus nella propria posta elettronica certificata.
Questa argomentazione non ha convinto i giudici. Un destinatario che si limita a ipotizzare in astratto un rischio di malware collegato alla provenienza della Pec da un indirizzo non censito, senza indicare alcun pregiudizio concreto effettivamente subito nel proprio diritto di difesa, non fornisce la prova richiesta dalla legge per far valere la nullità della notifica: l’ipotetico pericolo informatico non equivale al pregiudizio sostanziale che la norma richiede. Mancava, quindi, l’indicazione del pregiudizio concretamente patito a causa della notifica dell’atto, elemento che la Cassazione ritiene indispensabile per far valere la nullità.
Il ricorso dell’avvocata è stato bocciato, e diventa così definitiva la riscossione dei contributi previdenziali compiuta tramite l’Agenzia entrate riscossione su iniziativa di Cassa forense. La decisione conferma un principio di ordine generale: nelle notifiche digitali eseguite da soggetti pubblici, ciò che conta realmente è la concreta riferibilità dell’atto all’ente notificante e l’assenza di un pregiudizio effettivo al diritto di difesa del destinatario, non la mera corrispondenza formale dell’indirizzo mittente con i registri pubblici ufficialmente previsti.