Il ministro della Giustizia deve
immediatamente trasmettere al procuratore generale presso la
Corte d'appello di Roma le richieste di cooperazione della Corte
penale internazionale. La questione di legittimità erano state
sollevate dalla stessa Corte d'appello di Roma, quarta sezione
penale, con riferimento alla disciplina della cooperazione con
la Corte penale internazionale. La Consulta ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale degli articoli 2 e 4 della legge
20 dicembre 2012, n. 237, nella parte in cui non prevedono che
il ministro della Giustizia debba immediatamente trasmettere al
Procuratore generale presso la Corte d'appello di Roma le
richieste di cooperazione della Cpi, salvo che comunichi alla
stessa Corte d'appello la dichiarazione motivata di non dare
corso a tali richieste per l'esigenza di tutela di princìpi
costituzionali preminenti.
Il caso è quello del generale libico Osama Njeem Almasri,
arrestato in Italia il 19 gennaio del 2025 sulla base di un
mandato di arresto della Corte penale internazionale e
scarcerato e rimpatriato in Libia due giorni dopo. Liberazione
avvenuta, lamenta la Corte d'appello di Roma, "in considerazione
della mancata trasmissione degli atti da parte del Ministro
della giustizia".
La Corte Costituzionale ha osservato, in linea preliminare,
che la normativa attribuisce un ruolo esclusivo al ministro
della Giustizia nella cooperazione con la Corte penale
internazionale e "l'attuale meccanismo non scongiura il rischio
del protrarsi dell'inerzia del Ministro della giustizia nel
trasmettere le richieste di cooperazione alla Corte d'appello di
Roma e attribuisce al Ministro un ruolo privo di ogni parametro
idoneo a indirizzarne e delimitarne l'esercizio anche sul piano
temporale, secondo canoni qualificati di immediatezza,
esternando le ragioni di un eventuale diniego […] in termini
altrettanto immediati".
Il sistema delineato dalla legge, a parere della Consulta,
"mina in radice l'adeguatezza delle procedure interne, in un
ambito, quello della repressione dei crimini più gravi, che non
tollera né rallentamenti o ritardi, pur motivati da esigenze
istruttorie o di carattere politico, né prese di posizione
tacite, e, come tali, sottratte a ogni controllo, né, a
fortiori, indugi arbitrari. La legge ha così violato quel
principio di leale collaborazione che permea i rapporti tra
autorità governativa e Corte penale internazionale e tra
autorità governativa e autorità giudiziaria".
La Corte puntualizza inoltre che "all'obbligo del Ministro di
dare immediata esecuzione alle richieste della Corte penale
internazionale non può che fare riscontro l'obbligo di
esternare, con eguale immediatezza, le eventuali ragioni di
diniego" in quelle che si configurano come 'ipotesi eccezionali'
e interferiscono con 'i princìpi inviolabili, legati alla tutela
dei diritti fondamentali della persona e all'identità
costituzionale della Repubblica (art. 11 Cost.)'".
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