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Nota disciplinare alla docente, accade in un Liceo calabrese dove una vicepreside la riporta anche sul Registro Online


Nelle scuole accadono ogni giorno tante situazioni che a volte possono sembrare anche paradossali. Questo è il caso accaduto in questi primi giorni di scuola del nuovo anno scolastico in un liceo calabrese. In tale liceo si è verificata una situazione particolarmente incresciosa, che ha coinvolto una docente destinataria di una nota disciplinare.

La vicepreside e il provvedimento disciplinare

Il provvedimento della nota disciplinare inflitta alla collega, disposto dalla vicepreside in qualità di delegata del dirigente scolastico, non si è limitato al consueto registro di classe, ma è stato riportato anche nel registro elettronico d’Istituto, conferendo così all’episodio una più ampia e immediata visibilità all’interno della comunità scolastica.
Abbiamo avuto modo di sentire alcuni docenti del Liceo e al di là delle ragioni e delle vicende che hanno condotto all’adozione del provvedimento, l’a vicenda’azione punitiva ha suscitato inevitabilmente perplessità, soprattutto per le modalità con cui la contestazione è stata formalizzata e volutamente resa pubblica attraverso la condivisione del Registro elettronico. Un atto disciplinare rivolto a un docente, infatti, investe una dimensione professionale delicata e richiede particolare equilibrio, misura e attenzione, affinché il necessario esercizio dell’autorità non si traduca in un’esposizione che possa risultare mortificante per la persona coinvolta.
La scuola dovrebbe rimanere, prima di ogni altra cosa e anche in caso di errori di alcuni docenti, il luogo del confronto civile, della responsabilità e del rispetto reciproco.
È proprio questo equilibrio, talvolta sottile ma essenziale, a distinguere l’autorevolezza dall’esercizio meramente formale dell’autorità.

Non vicepresidi ma collaboratori del ds

Ricordiamo che normativamente la funzione “vicaria” della vicepreside è stata da tempo abolità, al suo posto esiste la figura di collaboratore del dirigente scolastico. Il ruolo di vicario, vicepreside o vice-dirigente, normativamente non esiste. Esiste invece la figura di collaboratore del dirigente scolastico a cui vengono delegati dei compiti, ma non trasferiti poteri gerarchici o di responsabilità legale.

Normativamente parlando il collaboratore del Dirigente scolastico è un semplice docente a cui vengono delegati, dal capo dell’Istituto, alcuni precisi compiti. Tali docenti non possono assumere un ruolo giuridico diverso da quello che possiedono, la loro nomina è su base fiduciaria e non possono assumere la responsabilità dirigenziale nei confronti del personale scolastico e nemmeno quella amministrativa. Possono semplicemente assolvere, su delega pubblica del Ds, alcuni compiti specifici (redigere l’orario scolastico, fare le sostituzioni giornaliere dei docenti assenti, redigere una circolare da fare firmare al DS, fare il calendario degli scrutini, organizzare attività extracurricolari, organizzare conferenze, convegni…).

È utile ricordare che il decreto legge n. 95 del 6 luglio 2012, recante Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, convertito, modificato nella legge n. 135 del 7 agosto 2012, è stata di fatto eliminata la funzione del docente vicario e facente funzione.

A tal proposito è inequivocabile l’art. 14, comma 22, della legge 135/2012: “Il comma 5 dell’articolo 25 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si interpreta nel senso che la delega ai docenti di compiti non costituisce affidamento di mansioni superiori o di funzioni vicarie, anche nel caso in cui detti docenti godano dell’esonero o semiesonero ai sensi dell’articolo 459 del decreto legislativo n. 297 del 1994. Il docente delegato può essere retribuito esclusivamente a carico dei fondi disponibili per la remunerazione accessoria presso la specifica istituzione scolastica ed educativa ai sensi dell’articolo 88, comma 2, lettera f), del CCNL relativo al personale”.

Nota disciplinare illegittima

La nota disciplinare scritta sul Registro elettronico da parte della collaboratrice della ds, in cui si scrive che la docente X non si trovava in classe durante la propria ora di lezione, non è legittima.

Ai sensi della normativa vigente, il collaboratore del Dirigente scolastico è un semplice docente a cui vengono delegati, dal capo dell’Istituto, alcuni precisi compiti. Tali docenti non possono assumere un ruolo giuridico diverso da quello che possiedono, ovvero quello di assoluta parità con tutti gli altri colleghi. 

Nel caso di specie accaduto nel Liceo calabrese la collaboratrice della Ds ha agito in modo illegittimo, perché ha fatto un richiamo scritto senza averne l’autorità. Anche la Ds in prima persona non avrebbe potuto fare un richiamo scritto di questo tipo sul registro di classe, mettendo la docente nell’imbarazzante situazione di essere oggetto dei commenti di colleghi.

La nota scritta dalla collaboratrice della Ds è del tutto gratuita e anche lesiva della dignità professionale della docente, infatti è stato commesso un grave errore procedurale, perché scrivere una cosa del genere su un documento pubblico, che è nella disponibilità del personale scolastico non è assolutamente legittimo. Semmai ci fosse stato un comportamento sbagliato da parte della docente, il dirigente scolastico, e non certo una sua collaboratrice, avrebbe potuto fare un avvertimento scritto in forma strettamente riservata e semmai, accertando le responsabilità della docente, avviare un procedimento disciplinare.