Stop alle formule vaghe sulla solidarietà commerciale. Da oggi scattano le nuove regole della legge 120/2026: obbligo di indicare quote e destinatari.
La stagione delle campagne promozionali basate su slogan generici e promesse di beneficenza prive di riscontri numerici giunge al capolinea. Entra ufficialmente in vigore la legge 19 giugno 2026, n. 120, comunemente nota come normativa sulla trasparenza delle vendite abbinate a finalità solidaristiche. Il provvedimento, strutturato per regolamentare in modo rigoroso il mercato e tutelare la fiducia dei acquirenti, impone a produttori, distributori, professionisti e influencer l’obbligo di dichiarare con assoluta precisione l’effettiva destinazione dei proventi derivanti dalla commercializzazione di beni.
Indice
Il cambiamento principale introdotto dalla riforma riguarda il contenuto informativo che deve accompagnare ogni prodotto commercializzato con scopi benefici. Le aziende non possono più utilizzare diciture generiche o formule commerciali ambigue.
La confezione del prodotto, oppure i materiali informativi presenti nei punti vendita fisici e digitali, devono riportare in modo chiaro e leggibile tre elementi essenziali:
l’indicazione precisa del soggetto beneficiario dei fondi;
la finalità specifica di utilizzo delle somme raccolte;
la quota percentuale del prezzo di vendita o l’importo esatto devoluto per ogni singola unità di prodotto.
La normativa amplia i confini tradizionali della responsabilità commerciale, estendendo gli obblighi informativi anche ai professionisti della comunicazione digitale e ai testimonial. Quando un content creator o un influencer promuove un articolo i cui ricavi sono parzialmente destinati a iniziative di solidarietà, lo stesso messaggio pubblicitario, diffuso tramite i social media o altri canali digitali, deve necessariamente includere tutte le informazioni sulla ripartizione economica della beneficenza. La misura individua una responsabilità condivisa tra il produttore del bene e il soggetto che ne cura la promozione promozionale, chiamati entrambi a garantire la massima trasparenza verso il pubblico.
Il sistema di controllo delineato dal legislatore prevede un rigido regime di comunicazione preventiva a tutela del mercato. I soggetti interessati a promuovere iniziative commerciali con finalità solidaristiche devono trasmettere una notifica dettagliata all’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Agcm). La comunicazione deve avvenire con un preavviso di almeno quindici giorni rispetto all’inizio delle vendite e deve contenere i dati relativi al beneficiario, agli obiettivi dell’operazione, agli importi stimati e alle tempistiche previste per l’effettivo versamento delle somme.Successivamente, entro tre mesi dalla scadenza del termine fissato per il trasferimento del denaro, l’impresa ha l’obbligo di certificare all’autorità l’avvenuto pagamento.
Un’azienda tessile decide di lanciare sul mercato una linea di felpe invernali, dichiarando che parte del ricavato sosterrà la ricerca medica. Sotto il vecchio regime, l’etichetta poteva limitarsi alla frase “una parte del ricavato sarà devoluta in beneficenza”. Con l’applicazione della nuova disciplina, la stessa etichetta o la pagina e-commerce del prodotto devono riportare indicazioni specifiche: ad esempio, che per ogni felpa venduta al prezzo di quaranta euro, la società devolverà l’importo esatto di due euro in favore di una determinata fondazione scientifica per finanziare un progetto di lotta contro specifiche patologie. Qualsiasi omissione di questi dati numerici espone l’operatore economico alle sanzioni previste dall’ordinamento.
Il mancato rispetto degli obblighi informativi o l’omessa comunicazione preventiva all’autorità di vigilanza comportano conseguenze economiche rilevanti per i trasgressori. Salvo che il fatto costituisca una diversa fattispecie di illecito, le violazioni delle disposizioni sulla trasparenza della beneficenza commerciale sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie che variano da un minimo di 5.000 euro fino a un massimo di 50.000 euro. L’autorità competente può inoltre disporre la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio sulle pagine web ufficiali dell’azienda responsabile, con evidenti ripercussioni sulla reputazione commerciale del marchio.