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Pensioni, isopensione e assegno solidarietà anche ai contributivi puri: requisiti e importi


Isopensione a assegno straordinario di solidarietà anche per i cosiddetti contributivi puri. I lavoratori senza anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e il cui primo accredito decorre dal 1° gennaio 1996, possono accedere ai pensionamenti anticipati pagati dal datore di lavoro (l'esodo aziendale, insomma) finalizzati anche alla «pensione anticipata contributiva».

Ma a patto che l'importo soglia - vale a dire 2,6; 2,8 o 3 volte l’assegno sociale - sia stato già raggiunto al momento della risoluzione del rapporto di lavoro. A chiarirlo è la circolare Inps 104/206 condivisa dall'ente previdenziale con il Ministero del Lavoro.

Il pensionamento dei contributivi puri

La normativa stabilisce che i contributivi puri possono avere accesso a diversi tipi di pensione. Per la vecchiaia sono necessari 67 anni di età con un minimo di 20 anni di contributi (con primo assegno pensionistico pari ad almeno 1 volta l'importo dell'Assegno Sociale) oppure 71 anni di età, con un requisito minimo effettivo di 5 anni di contributi senza soglie.

L'anticipata ordinaria invece può conseguirsi  con 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne (con l'aggiunta 3 mesi di finestra mobile). Per l'anticipata contributiva i requisiti sono più complessi: 64 anni di età con 20 anni di contribuzione effettiva e tre mesi finestra mobile e una soglia d'importo della prima di pensione di 3 volte l'Assegno Sociale che scende a 2,8 volte per le donne con un figlio e a 2,6 volte per le donne con due o più figli.

Isopensione e assegno straordinario di solidarietà

Inps e ministero del lavoro chiariscono come i lavoratori debbano dimostrare, al momento della cessazione dal lavoro, che entro la fine del periodo di esodo raggiungeranno non solo i requisiti anagrafici e contributivi, ma anche l’importo soglia richiesto per la pensione.

La durata massima dell'esodo va dai 48 mesi per l'isopensione (con un’estensione eccezionale a 84 mesi per le decorrenze entro il 1° dicembre 2026) ai 60 mesi per l’assegno straordinario dei Fondi di solidarietà.

Per avere la certezza che l'importo soglia della pensione sia calibrato con l'evoluzione futura di Pil/Assegno Sociale, Inps stabilisce che la verifica viene condotta "in via prospettica" alla data di ingresso nell'esodo. Se l'assegno di accompagnamento, calcolato sulla base dei contributi versati e dell'età al momento dell'accesso all'esodo, supera il limite richiesto per l'assegno sociale alla medesima data, si può presumere che sia garantito anche il rispetto del requisito al momento del pensionamento effettivo.

I calcoli

Cosa significa in soldoni? Isopensione e/o assegno di solidarietà devono valere - nell’anno di decorrenza della prestazione - un importo non inferiore a:

C'è anche una "postilla" sulla pensione anticipata a 64 anni. Il vincolo del tetto all'importo massimo erogabile - pari a 5 volte il trattamento minimo per tutte le mensilità di anticipo rispetto all'età della pensione di vecchiaia ordinaria - deve essere applicato anche alla liquidazione degli assegni di esodo. Ciò significa che gli assegni i cui importi a calcolo siano superiori a questo valore saranno abbattuti e poi cristallizzati nell'importo per l'intera durata della prestazione.

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