La soglia è 40 giorni: fino a 40 giorni le lesioni sono procedibili a querela, oltre i 40 giorni diventano gravi e procedibili d’ufficio. Le lesioni gravissime non dipendono dai giorni ma dalle conseguenze permanenti.
Un pugno provoca una frattura nasale con prognosi di 35 giorni. Un altro causa una frattura più complessa con prognosi di 45 giorni. In apparenza la differenza è minima — dieci giorni — ma le conseguenze penali sono radicalmente diverse: nel primo caso il reato è procedibile solo su querela della vittima, nel secondo è procedibile d’ufficio con pene ben più severe. Quanti giorni di prognosi servono per passare da lesioni a lesioni gravi? La soglia è 40 giorni. Fino a 40 giorni si rimane nell’ambito delle lesioni ordinarie, procedibili a querela. Oltre i 40 giorni si configurano le lesioni gravi, sempre procedibili d’ufficio. Le lesioni gravissime, invece, non dipendono dalla durata della prognosi ma dalla permanenza e gravità delle conseguenze.
Indice
L’art. 582 cod. pen. punisce chiunque cagioni a qualcuno una lesione personale dalla quale derivi una malattia nel corpo o nella mente. La pena base è la reclusione da sei mesi a tre anni.
Prima della riforma Cartabia — D.Lgs. 150/2022 — il regime di procedibilità dipendeva dalla durata della prognosi: le lesioni con malattia fino a 20 giorni erano procedibili a querela, quelle da 21 a 40 giorni erano procedibili d’ufficio. La riforma ha cambiato questo sistema: oggi tutte le lesioni con prognosi fino a 40 giorni sono procedibili a querela della persona offesa, indipendentemente dalla durata specifica entro questa soglia. La Cassazione ha confermato questo orientamento con la sentenza n. 12517 del 24 marzo 2023.
All’interno della fascia fino a 40 giorni la distinzione tradizionale tra lesioni “lievissime” — fino a 20 giorni — e lesioni “lievi” — da 21 a 40 giorni — conserva rilevanza solo in un caso specifico: se la malattia supera i 20 giorni e il fatto è commesso contro una persona incapace per età o per infermità, la procedibilità torna ad essere d’ufficio (Cass. pen., sez. V, n. 11221/2025).
L’art. 583, primo comma, cod. pen. prevede la qualifica di lesione grave in tre ipotesi distinte, che operano in modo alternativo — è sufficiente che ricorra una sola di esse.
La prima è la durata della malattia o dell’incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni superiore a 40 giorni. Non basta una prognosi di 40 giorni esatti: occorre che la malattia superi effettivamente quella soglia. La seconda è il pericolo per la vita della persona offesa derivante dalla lesione, indipendentemente dalla durata della malattia. La terza è l’indebolimento permanente di un senso o di un organo — per esempio la riduzione permanente della capacità visiva di un occhio o la perdita parziale dell’udito.
Le lesioni gravi sono sempre procedibili d’ufficio e la pena prevista è la reclusione da tre a sette anni.
Le lesioni gravissime — art. 583, secondo comma, cod. pen. — non dipendono dalla durata della prognosi ma dalla natura e dalla permanenza delle conseguenze. Si configurano quando derivano:
una malattia certamente o probabilmente insanabile; la perdita di un senso — per esempio la cecità totale o la sordità; la perdita di un arto o una mutilazione che lo renda inservibile; la perdita dell’uso di un organo o della capacità di procreare; una permanente e grave difficoltà della favella.
In tutti questi casi la pena è la reclusione da sei a dodici anni e la procedibilità è sempre d’ufficio.
Per le lesioni colpose — causate cioè per negligenza, imprudenza o imperizia, senza volontà di fare del male — si applicano le stesse soglie dei giorni, ma con regole processuali parzialmente diverse. Le lesioni colpose ordinarie con malattia fino a 40 giorni, se non aggravate da colpa professionale o da violazione di norme antinfortunistiche con prognosi superiore a 20 giorni, sono di competenza del Giudice di Pace. Le lesioni colpose gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla circolazione stradale integrano il reato autonomo di lesioni personali stradali gravi o gravissime ai sensi dell’art. 590-bis cod. pen., di competenza del Tribunale (Cass. pen., sez. IV, n. 460/2026).
Il sistema delle lesioni personali funziona su tre livelli. Fino a 40 giorni di prognosi: lesioni ordinarie, procedibili a querela della vittima — se la vittima non sporge querela entro tre mesi, il procedimento penale non si avvia. Oltre i 40 giorni, oppure in presenza di pericolo per la vita o indebolimento permanente di un senso o organo: lesioni gravi, procedibili d’ufficio con pena da tre a sette anni. Conseguenze permanenti e gravi come perdita di arti, organi o funzioni: lesioni gravissime, procedibili d’ufficio con pena da sei a dodici anni. La soglia dei 40 giorni è il confine più rilevante nella pratica quotidiana, perché determina sia la procedibilità sia la competenza del giudice.