23 Luglio 2026 – Lettura: 3 minuti
Con il recepimento della direttiva europea Red III cambiano le regole per chi costruisce o ristruttura un immobile: ecco quali interventi sono interessati, le percentuali da rispettare, gli impianti ammessi, le deroghe e cosa succede se non ci si adegua
C’è una voce in più nella lista delle cose da fare per chi ha in programma di ristrutturare casa d’ora in poi. Dal 3 agosto 2026 cambiano infatti le regole sull’uso delle energie rinnovabili negli edifici, per effetto del provvedimento con cui l’Italia ha recepito la direttiva europea Red III. Da questa data l’obbligo di installare impianti alimentati da fonti rinnovabili non riguarderà più soltanto chi costruisce un edificio da zero, ma anche chi ristruttura, in alcuni casi.
Il principio alla base della direttiva europea è semplice: gli edifici non devono più essere soltanto luoghi che consumano energia per riscaldarsi, rinfrescarsi o produrre acqua calda, ma devono contribuire essi stessi a produrne una quota da fonti pulite. In pratica a partire dal 3 agosto 2026 chi presenta un progetto di nuova costruzione o di ristrutturazione rilevante dovrà dimostrare, attraverso la relazione tecnica prevista dalla legge di poter coprire una determinata quota del fabbisogno energetico con impianti a fonti rinnovabili. Non si tratta di piccoli lavori di manutenzione ordinaria, ma di interventi che modificano in modo significativo la struttura o gli impianti dell’immobile, incluse le nuove costruzioni pubbliche. La novità è che l’obbligo non riguarderà più solo gli edifici nuovi o le ristrutturazioni più invasive, ma anche chi si limita a sostituire l’impianto termico, per esempio cambiando una vecchia caldaia a gas.
Le quote minime di energia rinnovabile richieste cambiano in base al tipo di intervento. Per le nuove costruzioni private almeno il 60% dell’energia per climatizzazione e acqua calda deve arrivare da fonti rinnovabili e per le nuove costruzioni pubbliche la soglia sale al 65%. Per le ristrutturazioni di primo livello (lavori che coinvolgono più del 50% della superficie disperdente dell’edificio e comprendono anche il rifacimento dell’impianto termico) la quota richiesta è del 40%. Infine, per le ristrutturazioni di secondo livello (interventi su una superficie superiore al 25%) e sostituzione dell’impianto termico: la quota minima scende al 15%, calcolata solo sui consumi di climatizzazione, senza considerare l’acqua calda sanitaria. Si tratta di percentuali che vanno considerate già nella fase di progettazione, perché rappresentano un requisito necessario per ottenere il titolo edilizio. Le soglie verranno aggiornate periodicamente, almeno ogni cinque anni.
La normativa europea non impone una tecnologia unica, si può scegliere tra diverse opzioni. Si possono installare i pannelli fotovoltaici, per la produzione di energia elettrica; il solare termico, per generare acqua calda sanitaria sfruttando il calore del sole; le pompe di calore, sempre più utilizzate in sostituzione delle vecchie caldaie a gas o gli impianti geotermici, che sfruttano il calore naturale del sottosuolo. E chi per le caldaie passa da un impianto a gas o Gpl a un generatore a pellet dovrà rispettare limiti più severi sulle emissioni di particolato.
Senza un progetto che rispetti gli obblighi sulle rinnovabili la conseguenza è lo stop dell’autorizzazione ai lavori da parte del Comune. Sono però previste alcune vie d’uscita. L’obbligo può essere escluso o ridotto quando un tecnico abilitato certifica, nella relazione tecnica, l’impossibilità tecnica di installare gli impianti richiesti, per esempio per vincoli paesaggistici, architettonici o di spazio. Oppure si dimostra la non convenienza economica dell’intervento rispetto ai benefici ottenibili. In questi casi il decreto consente di applicare requisiti alternativi legati al consumo di energia primaria non rinnovabile, ma si tratta di eccezioni che devono essere motivate e documentate con attenzione, non di scorciatoie automatiche.