Il Garante fissa i limiti per gli spioncini digitali. Ammessa la sicurezza domestica, ma le registrazioni sul pianerottolo violano la privacy.
I condomini italiani devono prestare molta attenzione agli spioncini elettronici. Questi dispositivi digitali permettono ai proprietari una visione chiara di chi bussa alla porta. Il Garante della Privacy impone però uno stop severo alle registrazioni continue. La sicurezza della propria abitazione non giustifica la violazione della riservatezza altrui. Le telecamere installate sulle porte non possono trasformarsi in strumenti di sorveglianza fissa sulle scale, sui pianerottoli o sui lavoratori del palazzo.
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I moderni spioncini digitali offrono funzioni avanzate rispetto al tradizionale vetro ottico. I proprietari ricevono notifiche dirette sullo smartphone, osservano gli ospiti in tempo reale e, nei modelli più costosi, registrano video e suoni. Proprio la memorizzazione delle immagini segna la linea di confine tra un semplice aiuto tecnologico per la casa e un vero e proprio trattamento di dati personali.
Il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (articolo 2, paragrafo 2, lettera c, del Gdpr) esclude l’applicazione delle norme comunitarie per le attività a carattere esclusivamente personale o domestico. Questa immunità legale cade nel momento esatto in cui l’obiettivo elettronico inquadra in modo sistematico l’area comune del condominio. L’occhio digitale non ha alcun permesso di riprendere le scale, il pianerottolo intero o la porta di ingresso del vicino di casa.
Il Garante della Privacy adotta una linea di massima severità per tutelare i cittadini. Lo spioncino non deve ricostruire le abitudini di vita, gli orari di entrata e di uscita o le visite ricevute dagli altri residenti dello stabile. Se l’angolo di ripresa supera lo stretto necessario, il privato cittadino perde l’esenzione domestica e subisce tutti gli obblighi normativi imposti alle aziende.
In questo scenario, il padrone di casa ha l’obbligo di rispettare il principio di liceità, correttezza e trasparenza (articolo 5 del Gdpr). Il dispositivo tecnologico richiede una base giuridica solida (articolo 6 del Gdpr) e l’applicazione di misure tecniche precise sin dal momento dell’installazione (articolo 25 del Gdpr). La normativa esige la protezione dei dati fin dalla fase di progettazione. Le regole impongono di:
restringere l’angolo di inquadratura alla sola area antistante la porta;
disattivare la registrazione dell’audio se non strettamente indispensabile;
impostare tempi brevi per la conservazione dei filmati;
proteggere gli accessi alla memoria con password sicure;
limitare l’accensione della telecamera al solo momento della pressione del campanello o al passaggio ravvicinato.
La registrazione continua ventiquattro ore su ventiquattro rimane sempre vietata in assenza di un reale e imminente pericolo.
Un capitolo a parte e di estrema delicatezza riguarda i palazzi con un servizio di portierato attivo. L’occhio elettronico sulla porta di casa non ha il permesso di inquadrare in modo stabile gli spostamenti, le pause o il lavoro quotidiano del custode. Una ripresa costante si traduce in un vero e proprio controllo a distanza sull’attività lavorativa.
La legge italiana tutela i dipendenti in modo rigoroso. Lo Statuto dei lavoratori (articolo 4 della legge 300/1970) ammette l’uso di impianti audiovisivi solo per specifiche esigenze aziendali e organizzative, previo accordo sindacale. Il singolo condomino non detiene alcun potere legale per vigilare in totale autonomia sul lavoratore assunto dal condominio.
L’abuso raggiunge la massima gravità nel caso in cui il residente inoltri il filmato del portiere all’interno della chat condominiale su WhatsApp, magari per dimostrare una presunta negligenza nelle pulizie. Questa azione si configura come una comunicazione illecita di dati personali a terzi, attuata per scopi del tutto estranei alla sicurezza domestica e sanzionabile in modo severo dalle autorità competenti.
Per tradurre la teoria giuridica nella realtà di tutti i giorni, analizziamo il caso di un cittadino residente al terzo piano. L’uomo installa uno smart ring con telecamera e regola l’inquadratura per riprendere l’intero pianerottolo e le porte dei tre vicini. La telecamera registra ogni movimento con tanto di audio ambientale. Questo comportamento viola in pieno il Gdpr. Il vicino ripreso ha il diritto di denunciare l’abuso al Garante, con il rischio di una sanzione amministrativa altissima per il proprietario incauto.
Al contrario, se lo stesso cittadino monta lo spioncino, lo imposta per attivarsi solo in concomitanza del suono del campanello, elimina la registrazione audio e oscura digitalmente le aree esterne alla propria soglia di casa, opera nella piena legalità. L’uso rientra nell’eccezione domestica e assicura la protezione della casa senza invadere la sfera privata dei vicini di pianerottolo.