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Uccisero il tabaccaio Ielo, ora le motivazioni della sentenza: cade il metodo mafioso


Pubblicato il: 22/08/2026 – 13:39

di Paola Suraci

REGGIO CALABRIA Prima la rapina nella tabaccheria. Le pistole puntate contro di lui, i colpi alla testa e quello sparo che Bruno Ielo riuscì, miracolosamente, a sopravvivere. Poi le pressioni, gli avvertimenti. Infine l’agguato lungo la Nazionale di Catona, i colpi di pistola esplosi contro lo scooter e la morte. Una sequenza che, per la Corte d’Assise d’Appello di Reggio Calabria, non fu fatta di episodi isolati, ma rappresentò la progressiva escalation di un unico disegno criminoso: piegare il tabaccaio, costringerlo a cessare o ridimensionare un’attività commerciale diventata concorrente di quella riconducibile a Francesco Polimeni. Sono state adesso depositate le motivazioni della sentenza pronunciata il 26 novembre 2025 dalla Corte d’Assise d’Appello, Prima Sezione, presieduta dalla giudice Francesca Di Landro, che ha riformato in parte la decisione emessa in primo grado il 12 dicembre 2022. Ed è proprio leggendo le ragioni della sentenza che emerge il filo conduttore individuato dai giudici tra la rapina dell’8 novembre 2016 e l’omicidio di Bruno Ielo del 25 maggio 2017. Le responsabilità per i fatti restano. La Corte, tuttavia, ha escluso per tutti gli imputati l’aggravante prevista dall’articolo 416 bis del codice penale, contestata sia sotto il profilo del metodo mafioso sia dell’agevolazione della cosca. Una conclusione che ha comportato la rideterminazione delle pene.

La tabaccheria e quella concorrenza che «dava fastidio»

Al centro della vicenda, secondo la ricostruzione accolta dai giudici, c’era l’attività commerciale di Bruno Ielo. Il tabaccaio gestiva insieme alla figlia Daniela la rivendita di Gallico. Un esercizio che, secondo quanto ricostruito nel processo, rappresentava una concorrenza per l’attività riconducibile a Polimeni. La sentenza descrive un progetto unitario, portato avanti attraverso «condotte intimidatorie progressivamente più gravi», con l’obiettivo di indurre Ielo a cessare la rivendita concorrente e favorire così l’operatività dell’altra attività commerciale. Rapina e omicidio, dunque, vengono letti dalla Corte come passaggi di una stessa vicenda, caratterizzata da una crescente pressione su una vittima che, secondo la ricostruzione giudiziaria, era rimasta ferma nella decisione di non piegarsi.

Le dichiarazioni del collaboratore di giustizia

Un quadro che trova spazio anche nelle dichiarazioni del collaboratore di giustizia Francesco Criseo, ritenute riscontrate dai giudici. Secondo quanto riportato nelle motivazioni, la rapina non era un episodio esclusivamente predatorio, ma si inseriva in un più ampio programma intimidatorio ed estorsivo. La radice di quella pressione sarebbe stata proprio la concorrenza tra le due attività. Ielo, secondo quanto riferito nel processo, «lavorava talmente tanto» da creare problemi alla tabaccheria riconducibile a Polimeni.

La rapina e il primo tentativo di piegarlo

La sera dell’8 novembre 2016 due uomini armati fanno irruzione nella tabaccheria. Per l’accusa, la cui ricostruzione è stata confermata dalla Corte per quanto riguarda la responsabilità nella rapina, sono Francesco Mario Dattilo e Giuseppe Antonio Giaramita. L’azione è violentissima. Ielo viene colpito ripetutamente alla testa con il calcio delle pistole e raggiunto da un colpo d’arma da fuoco. Ma sopravvive. E, soprattutto, non abbandona la sua attività. È un passaggio che, nelle motivazioni, assume un rilievo particolare. La resistenza del commerciante, la decisione di continuare a lavorare e di non piegarsi alle intimidazioni costituiscono, secondo la ricostruzione della Corte, l’elemento che collega le diverse fasi della vicenda. Per i giudici, Dattilo era pienamente consapevole della finalità intimidatoria della rapina. Tanto che, secondo quanto ricostruito nella sentenza, durante l’azione sarebbe intervenuto per impedire che Giaramita uccidesse Ielo: in quella fase, osserva la Corte, la vittima doveva essere intimidita e costretta a cedere, non ancora eliminata fisicamente.

Poi l’agguato mortale

Ma Ielo non cede. La pressione, secondo la ricostruzione giudiziaria, aumenta fino a trasformarsi in un progetto omicidiario. Il 25 maggio 2017 il tabaccaio viene raggiunto dai colpi di pistola mentre si trova in strada a bordo del suo scooter. L’agguato è mortale.

Il punto decisivo: non basta la «caratura mafiosa»

È, però, sull’aggravante mafiosa che la Corte d’Assise d’Appello segna la principale distanza rispetto alla sentenza di primo grado. Le contestazioni ipotizzavano che i reati fossero stati commessi avvalendosi del metodo mafioso e con la finalità di agevolare la cosca Tegano, indicata come storicamente egemone nelle zone di Archi e Gallico. L’accusa collegava la vicenda anche alla volontà di riaffermare il prestigio criminale e la capacità di sopraffazione del sodalizio attraverso il controllo delle attività economiche e commerciali. Ma per la Corte non è sufficiente. Il collegamento con ambienti della criminalità organizzata o la «caratura mafiosa» degli autori non consente, da solo, di applicare l’aggravante. Perché si possa parlare di metodo mafioso, spiegano i giudici, deve essere dimostrato il concreto utilizzo della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo. Quella forza deve essere effettivamente impiegata per rendere più agevole la commissione del reato. Le modalità violente dell’azione, dunque, per quanto gravi e cruente, non bastano automaticamente a trasformare il delitto in un reato commesso con metodo mafioso. «Non è sufficiente il collegamento con contesti di criminalità organizzata o la “caratura mafiosa” degli autori, occorrendo l’effettivo utilizzo del metodo e della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo».

Le condanne e le assoluzioni

Con l’esclusione dell’aggravante mafiosa, la Corte ha rideterminato le pene. Francesco Polimeni è stato condannato all’ergastolo con isolamento diurno per dieci mesi. Francesco Mario Dattilo all’ergastolo con isolamento diurno per otto mesi. Cosimo Scaramozzino a 22 anni di reclusione e Giuseppe Antonio Giaramita a 9 anni e 8 mesi. Per Giaramita, oltre all’assoluzione dai reati di tentata estorsione e illecita concorrenza per mancanza della prova della sua adesione al più ampio programma criminoso, la Corte ha dichiarato inefficace la misura cautelare in carcere, disponendone l’immediata liberazione se non detenuto per altra causa. La sentenza ha inoltre revocato le statuizioni civili in favore della Città Metropolitana di Reggio Calabria e, limitatamente a Scaramozzino e Giaramita, quelle in favore della Confesercenti provinciale di Reggio Calabria. Per Dattilo, invece, la Corte sottolinea come tentata estorsione, illecita concorrenza, rapina e omicidio restino inseriti nello stesso programma criminoso e nella progressiva pressione esercitata nei confronti di Ielo per costringerlo a ridimensionare o cessare la propria attività. È su questa base che, esclusa l’aggravante mafiosa, la pena è stata comunque rideterminata nell’ergastolo con otto mesi di isolamento diurno.


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