Cassazione: anche mazzo fiori può essere stalking a certe condizioni
Questo quanto emerso da una sentenza della Corte di Cassazione sul caso di un uomo di Cagliari che, già condannato per atti persecutori ai danni di un'ex fidanzata con sentenza irrevocabile e divieto di avvicinamento e di comunicare con lei, le aveva fatto recapitare due omaggi floreali. In un caso accompagnati anche da un biglietto con frasi ingiuriose e volgari
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In determinate circostanze anche un mazzo di fiori può essere considerato stalking. Questo, almeno, quanto emerso da una sentenza della Corte di Cassazione sul caso di un uomo di Cagliari che, già condannato per atti persecutori ai danni di un'ex fidanzata con sentenza irrevocabile e divieto di avvicinamento e di comunicare con lei, le aveva fatto recapitare nel 2022 due omaggi floreali, in giorni diversi, In un caso con gli auguri di buon onomastico, mentre nell'altro i fiorni erano stati accompagnati da un biglietto con frasi ingiuriose e volgari. Il regalo aveva portato alla condanna dell'imputato in primo grado e in appello.
Il doppio caso
La difesa dell'uomo aveva fatto ricorso alla Cassazione sostenendo che solamente "la condotta del 2 dicembre 2022 avrebbe avuto carattere molesto e ingiurioso mentre quella del 25 novembre 2022 era consistita solo nell'invio del mazzo di fiori con il biglietto di auguri" e non poteva dunque "ritenersi molesta o comunque offensiva, né poteva a tal fine rilevare che tale gesto, generoso e gentile, non fosse gradito dalla destinataria". Ma la stessa Cassazione ha ricordato che "per la sussistenza del reato è necessario che, dopo la serie di atti persecutori per la quale è già intervenuta una condanna passata in giudicato, vengano compiuti almeno due atti persecutori, mancando altrimenti la abitualità della condotta". In questo caso ciascun invio di fiori è stato considerato stalking, anche quello senza ingiurie.
Il ragionamento dei giudici
L'invio dei fiori, è quanto emerso dalla valutazione e dal ragionamento dei giudici, parrebbe "un messaggio apparentemente privo di contenuto minatorio o molesto ma, come correttamente osservato dalla Corte d'Appello, l'invio del primo mazzo di fiori, che in astratto potrebbe essere un gesto affettuoso e gradito, va in realtà valutato alla luce del contesto del rapporto tra i due e dal fatto che rendeva manifesta alla vittima l'intenzione di non desistere dalla sua condotta di indebita intromissione nella sua sfera psicologica e vale, quindi, a rappresentare una molestia rilevante ai fini della integrazione del reato di atti persecutori".