Usare la VPN per superare il geoblocking è legale? La risposta della Corte di Giustizia
La Corte di Giustizia Europea ha stabilito che la semplice possibilità di aggirare un blocco geografico con VPN non è sufficiente per considerare inefficace una misura di geoblocking. La decisione è contenuta in una sentenza della causa tra Anne Frank Fonds e Anne Fran Stitching, che ha affrontato uno dei temi più complessi del diritto d’autore.
Il caso del Diario di Anna Frank
Il caso ruotava attorno al Diario di Anna Frank, che nei Paesi Bassi continua a essere protetto dal diritto d’autore fino al 2037 grazie a una disposizione transitoria, mentre in altri paesi dell’UE come il Belgio è già entrata nel pubblico dominio. Tale differenza aveva dato origine alla controversia dopo che nel 2021 è stata pubblicata online un’edizione scientifica dei manoscrissi tramite un sito registrato il Belgio, dove la diffusione dell’opera era consentita.
Per evitare l’accesso negli Stati in cui i diritti d’autore erano ancora validi, il portale usava un sistema di geoblocking basato sull’indirizzo IP, impedendone la consultazione a coloro che vivono nei Paesi Bassi. L’Anne Frank Fonds, titolare dei diritti sull’opera, ha contestato tale impostazione sostenendo che la pubblicazione su internet costituisse comunque una comunicazione al pubblico anche nei Paesi Bassi, dal momento che un blocco geografico può essere facilmente aggirato utilizzando uno dei numerosi servizi di VPN disponibili sul mercato. La questione è arrivata fino alla Corte Suprema olandese, che ha deciso di chiedere un’interpretazione alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.
La decisione della Corte di Giustizia UE
I giudici della Corte di Giustizia UE hanno richiamato la direttiva 2001/29, chiarendo che una misura tecnologica destinata a limitare l’accesso ai contenuti non deve essere impossibile da superare per essere considerata efficace. Secondo la Corte, ritenere efficace qualsiasi sistema di geoblocking solo perché esistono le VPN porterebbe a conseguenze sproporzionate, estendendo gli effetti territoriali del diritto d’autore a tutta l’Unione europea il che impedirebbe la pubblicazione online di opere già di dominio pubblico in alcuni Paesi fino alla scadenza della protezione dell’ultimo Stato membro interessato.
I giudici hanno anche posto dei paletti e hanno escluso che una semplice autodichiarazione dell’utente sul proprio paese di provenienza possa essere considerata una misura tecnologica valida, dal momento che si basa sulla buona fede dell’utente e non su un controllo tecnico effettivo. Per quanto riguarda le VPN, invece, i Giudici hanno precisato che i fornitori non possono essere responsabili se un utente decide di servirsi dei loro servizi per aggirare un blocco geografico.
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